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Fisco · Contenzioso

Contenzioso tributario: dal 1° al 31 agosto opera la sospensione feriale dei termini

20 luglio 2026 · Studio Bruno

Anche nel processo tributario opera la sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 1 della L. 742/1969: dal 1° al 31 agosto il decorso dei termini è sospeso di diritto e riprende alla fine del periodo. Si tratta, nello specifico, di una parentesi di 31 giorni da ignorare nel conteggio di qualsiasi termine avente natura processuale.

La pausa estiva opera in primo luogo per il ricorso, il cui termine è di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, e per l'appello, sia principale sia incidentale. Sono inoltre sospesi i trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e i sessanta per quella del resistente, i sei mesi per la riassunzione del processo in rinvio, i sei mesi per la ripresa del processo sospeso o interrotto e i trenta giorni per reclamare i decreti presidenziali. Se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo stesso.

Qualche esempio rende l'idea: se l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento è stato notificato il 20 luglio 2026, il termine per ricorrere scade il 19 ottobre 2026; se l'atto è notificato tra il 1° e il 31 agosto, il ricorso scade il 30 ottobre 2026. Per i termini a mesi – come i sei mesi per impugnare la sentenza non notificata – ai mesi vanno aggiunti i 31 giorni della pausa estiva.

La sospensione opera altresì per i termini a ritroso, ossia per il deposito dei documenti e delle memorie, che deve avvenire rispettivamente entro venti, dieci o cinque giorni liberi prima dell'udienza: la parentesi estiva finisce in questo caso per comprimere i tempi a disposizione della difesa. Se l'udienza è fissata al 6 settembre 2026, ad esempio, il termine per depositare le memorie scade il 24 luglio e quello per i documenti il 16 luglio.

Va infine ricordato che, per effetto dell'art. 5 della L. 742/69, la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari: per una cartella o un accertamento esecutivo notificati a fine luglio, la richiesta di sospensione dell'atto contenuta nel ricorso potrà pertanto essere trattata anche durante la pausa estiva.

Riferimenti normativi:
art. 1 e art. 5 L. 742/1969 · artt. 21, 22, 23, 32, 38, 43, 54 e 63 D.Lgs. 546/1992