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Societario · Appalti

RTI: la mandataria può emettere le fatture, ma solo in nome e per conto delle mandanti

1 giugno 2026 · Studio Bruno

Per le imprese che partecipano ad appalti in raggruppamento temporaneo (RTI/ATI), la legge di conversione del D.L. 19/2026 introduce una nuova ipotesi di fatturazione differita. La norma, in realtà, non innova ma consolida posizioni di prassi già esistenti, dando loro un fondamento espresso.

Occorre partire dal rapporto tra le imprese del raggruppamento. Tra le «mandanti» (le raggruppate) e la «capogruppo» (mandataria) si instaura un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti), che però non determina di per sé un'organizzazione comune: ciascuna impresa conserva la propria autonomia ai fini fiscali. Ne consegue che la fatturazione verso la stazione appaltante resta di competenza delle singole raggruppate, ognuna per i lavori di propria pertinenza.

La novità è che la mandataria può emettere materialmente le fatture in nome e per conto delle mandanti, anche in forma differita e riepilogativa mensile, secondo l'art. 21, c. 4, lett. a) del D.P.R. 633/1972. In questi casi è opportuno che la mandataria adotti una numerazione distinta per ciascun mandante e indichi correttamente il proprio ruolo di soggetto emittente. Resta invece esclusa la fatturazione «accentrata» dell'intero corrispettivo a nome della sola mandataria, spesso richiesta dagli enti: in tal caso l'IVA addebitata sarebbe indetraibile, trattandosi di fattura destinata a un soggetto diverso. Nulla vieta, tuttavia, che la stazione appaltante effettui il pagamento unicamente alla mandataria.

Resta inteso, peraltro, che tutti gli altri adempimenti continuano a competere alle singole mandanti: la registrazione delle operazioni, l'eventuale liquidazione e versamento dell'IVA, la comunicazione delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale restano in capo a ciascuna impresa raggruppata, per la parte di propria pertinenza. Il ruolo della mandataria, in questa ipotesi, è quindi quello di mero soggetto che emette materialmente il documento per conto altrui, senza assumere la titolarità dell'operazione ai fini fiscali. Una gestione ordinata della numerazione e dei dati identificativi consente di evitare scarti del Sistema di Interscambio e contestazioni in sede di controllo.

Riferimenti normativi:
art. 21, c. 4, lett. a) e c. 2, lett. n) D.P.R. 633/1972 · art. 68 D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti) · D.L. 19/2026 conv. in legge · risposte Agenzia delle Entrate nn. 47/2024 e 259/2024