Il decorso del termine del 31 luglio 2026 impone di verificare con attenzione le conseguenze del mancato versamento della prima o unica rata della definizione agevolata. La L. 199/2025 ha introdotto regole rigide sulla decadenza, in parte temperate dal D.L. 38/2026, e la posizione del debitore insolvente cambia in modo sensibile a seconda che sia stato scelto il pagamento in unica soluzione oppure il piano rateale.
Nel caso del pagamento in unica soluzione opera l'art. 1, c. 95, lett. a) della L. 199/2025, che ha ripristinato i cinque giorni di tolleranza. Come confermato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con la FAQ n. 11, il versamento dell'intero debito resta valido se effettuato entro mercoledì 5 agosto 2026. Oltre tale data la decadenza è irreversibile: riemerge l'intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, e le somme già versate vengono imputate in acconto al debito stesso.
Diversa è la sorte di chi ha optato per il piano rateale. In questa ipotesi la decadenza non consegue al mancato pagamento di una singola rata, ma richiede che le rate non versate diventino due, anche non consecutive. Il contribuente che non ha onorato la scadenza di luglio conserva pertanto il beneficio, purché la posizione venga regolarizzata prima che maturi una seconda insolvenza. Il termine effettivo per rimediare coincide dunque con la scadenza della rata successiva, fissata al 30 settembre 2026.
Nello specifico, occorre considerare che sulle rate versate in ritardo, ma entro il limite di tolleranza, non maturano ulteriori sanzioni, mentre restano dovuti gli interessi previsti dal piano. La verifica va condotta sul prospetto di accoglimento della domanda, che riporta l'importo e la scadenza di ciascuna rata, e sulla situazione aggiornata disponibile nell'area riservata dell'Agente della riscossione.
La decadenza produce conseguenze che vanno oltre la perdita dello sconto su sanzioni e interessi di mora. Riprendono infatti efficacia le azioni cautelari ed esecutive sospese per effetto della presentazione della domanda e, per i carichi interessati, non è ammessa una nuova dilazione ordinaria. Il versamento delle rate arretrate va quindi effettuato entro il 30 settembre 2026, unitamente a quella in scadenza alla medesima data.
art. 1, cc. 95 e 96, L. 30 dicembre 2025 n. 199 · D.L. 38/2026 · FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 11