Nelle attività di ristorazione il documento commerciale può riportare una descrizione sintetica delle portate, purché sufficiente a identificare il servizio reso. È quanto conferma la prassi dell'Agenzia delle Entrate, di interesse pratico per bar, ristoranti e attività di somministrazione, dove la varietà e la variabilità quotidiana dei piatti renderebbe gravosa un'indicazione analitica.
Gli obblighi di certificazione fiscale, nel settore, si assolvono mediante la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate e il contestuale rilascio del documento commerciale al cliente, ovvero, se richiesta, mediante emissione della fattura. Tra i contenuti del documento figura la descrizione del bene ceduto o del servizio reso, accanto all'ammontare del corrispettivo complessivo e di quello effettivamente pagato.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la descrizione può essere sintetica, purché idonea a individuare la prestazione. Nel caso della ristorazione è ritenuto sufficiente riportare diciture quali «primo, secondo, dolce» oppure «pasto completo», senza necessità di dettagliare ogni singola portata o bevanda servita. L'indicazione sommaria risponde alle esigenze di un'attività in cui il fattore tempo è determinante in tutte le fasi del servizio.
Resta tuttavia il limite della genericità eccessiva. Una descrizione che si limiti al termine «somministrazione», priva di qualsiasi riferimento alla tipologia di servizio reso, non è considerata sufficiente, in quanto non consente di identificare la prestazione documentata. Nello specifico, occorre quindi un livello minimo di dettaglio che colleghi il corrispettivo a una categoria riconoscibile di consumazione.
Per gli esercizi di somministrazione l'indicazione è di immediata utilità nella configurazione dei registratori telematici e dei sistemi di cassa: è opportuno che le causali impostate riportino descrizioni sintetiche ma significative, evitando voci eccessivamente generiche che potrebbero essere contestate in sede di controllo.
Art. 2 D.Lgs. 5.08.2015, n. 127 · circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020, § 1.2