La corresponsione della retribuzione costituisce la principale obbligazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2094 c.c. Accanto al profilo sostanziale del quantum, l'ordinamento presidia con sanzioni autonome anche le modalità formali dell'adempimento: la consegna del prospetto paga e i mezzi di pagamento utilizzati. Il rinnovato interesse per il tema, sollecitato dalle disposizioni del D.L. 62/2026 sul salario giusto, rende opportuna una ricognizione di entrambi i profili.
L'art. 1 della L. 4/1953 obbliga alla consegna, all'atto del pagamento, di un prospetto di paga recante nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, periodo di riferimento, assegni familiari, tutti gli elementi della retribuzione, le singole trattenute distintamente indicate e il CCNL applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. 76/2020. L'obbligo può essere assolto anche consegnando copia del libro unico del lavoro per la parte relativa al singolo lavoratore. La mancata o ritardata consegna, così come l'omissione o l'inesattezza delle registrazioni, è punita dall'art. 5 della medesima legge con importi da 150 euro fino a 7.200 euro quando la violazione riguarda più di dieci lavoratori ovvero un periodo superiore a dodici mesi.
Quanto alle modalità di pagamento, l'art. 1, comma 910 della L. 205/2017 vieta la corresponsione in contanti e impone il ricorso a strumenti tipizzati: bonifico sul conto identificato dall'IBAN comunicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti direttamente allo sportello bancario o postale presso cui il datore ha aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento, assegno consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. Il vincolo riguarda le sole somme erogate a titolo retributivo e non si estende ad anticipi o rimborsi di spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro.
Il trattamento sanzionatorio è particolarmente gravoso. La retribuzione corrisposta in contanti, o il pagamento tracciato simulato e poi dolosamente revocato, comporta ai sensi del comma 913 una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, non diffidabile e dunque concretamente pari a 1.666,66 euro. L'Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 5828/2018, ha chiarito che il conteggio non segue il numero di lavoratori coinvolti ma la cadenza temporale dell'obbligo retributivo, di norma mensile; con la nota n. 606/2021 ha inoltre escluso l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8 della L. 689/1981.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6633/2026, ha confermato tale impostazione, precisando che la finalità legislativa è rendere tracciabile ogni dazione economica erogata con modalità diverse da quelle tipizzate. Ne consegue che la sanzione, da graduare tra minimo e massimo edittale, si applica per ciascuna dazione non conforme. Nelle imprese che ancora regolano in contanti acconti, premi o competenze di fine rapporto, l'esposizione economica può risultare rilevante già nell'arco di pochi mesi.
art. 2094 c.c. · artt. 1 e 5 L. 4/1953 · art. 1, cc. 910 e 913, L. 205/2017 · art. 16-quater D.L. 76/2020 · note INL n. 5828/2018 e n. 606/2021 · Cass. ord. n. 6633/2026 · art. 8 L. 689/1981 · D.L. 62/2026