Dal 23 luglio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 10 giugno 2026 n. 122, che ridisegna la disciplina del Registro dei titolari effettivi intervenendo sul D.Lgs. 231/2007 e sul D.M. 55/2022. L'obiettivo è recepire gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640, allineando l'ordinamento nazionale ai nuovi livelli di trasparenza richiesti dal diritto unionale.
L'intervento ridefinisce in modo più strutturato il regime di accesso ai dati sulla titolarità effettiva, introducendo un sistema graduato e proporzionato imperniato sul concetto di legittimo interesse qualificato. L'accesso resta consentito alle autorità e ai soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, mentre per gli altri soggetti – a eccezione di categorie per le quali l'interesse si presume, come i giornalisti che agiscono per finalità di contrasto al riciclaggio – occorre una richiesta motivata, valutata caso per caso dalla Camera di Commercio.
Sono previste specifiche ipotesi di esclusione a tutela dei titolari effettivi esposti a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, nonché delle persone incapaci o minori d'età. Avverso il diniego di accesso, così come contro l'accoglimento dell'istanza in presenza di circostanze eccezionali comunicate dal controinteressato, sono esperibili i mezzi di tutela in materia di accesso agli atti previsti dall'art. 25 della L. 241/1990.
La piena operatività del Registro secondo le nuove regole richiede però alcuni provvedimenti attuativi: un decreto del MIMIT, da adottare entro sessanta giorni, dovrà aggiornare le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati, mentre andrà rivisto il disciplinare tecnico previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Solo al termine di questo iter il sistema di accesso diventerà concretamente operativo.
Per le società di capitali, le cooperative e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione della titolarità effettiva la novità non introduce un nuovo adempimento immediato, ma conferma la centralità dell'obbligo. È pertanto opportuno che i dati del titolare effettivo comunicati al Registro siano mantenuti aggiornati e coerenti con l'assetto proprietario, in attesa dei provvedimenti che sanciranno l'operatività del nuovo regime di accesso.
D.Lgs. 10 giugno 2026 n. 122 · D.Lgs. 231/2007 · D.M. 55/2022 · direttiva UE 2024/1640