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Terzo settore · Fiscalità

ODV e APS nel regime forfetario: esclusione da IVA per tutte le attività dell'ente

3 agosto 2026 · Studio Bruno

Dal 1° gennaio 2026 le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono scegliere di applicare il regime forfetario previsto dall'art. 86 del D.Lgs. 117/2017, valido sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA. Si tratta di un regime pensato per gli enti di dimensioni contenute, che consente una semplificazione sostanziale degli adempimenti.

Sotto il profilo reddituale il regime consente di determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all'1% per le ODV e al 3% per le APS. Sul versante IVA sono invece previste semplificazioni analoghe a quelle del regime forfetario riservato a professionisti e imprese individuali: gli enti che se ne avvalgono non applicano l'imposta in rivalsa sulle operazioni effettuate e non detraggono l'IVA sugli acquisti, risultando altresì esonerati dal versamento e dalla quasi totalità degli obblighi connessi, compresa la fatturazione e la certificazione dei corrispettivi.

L'accesso al regime è subordinato alla condizione che, nel periodo d'imposta precedente, l'ente abbia percepito ricavi ragguagliati al periodo non superiori a 85.000 euro. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la soglia si calcola tenendo conto di tutti i proventi che assumono rilevanza come ricavi ai fini delle imposte dirette: vi rientrano quindi le attività di interesse generale che non rispettano i criteri di non commercialità dell'art. 79 del Codice, le attività diverse svolte in forma di impresa e le eventuali raccolte fondi effettuate con modalità commerciali.

Alcuni dubbi erano sorti in ragione del disallineamento tra la nozione di commercialità valida ai fini IVA e quella rilevante ai fini reddituali. Il Codice del Terzo settore ha infatti introdotto un principio di non commercialità operante esclusivamente per le imposte sui redditi, mentre per l'IVA continua a farsi riferimento ai presupposti del D.P.R. 633/1972: un ente può pertanto svolgere un'attività di interesse generale non commerciale ai fini reddituali ma rilevante ai fini IVA.

L'Agenzia ha risolto la questione precisando che, una volta verificato il rispetto del limite di 85.000 euro, l'ente beneficia dell'esclusione da IVA con riferimento a tutte le attività svolte, comprese quelle di natura non commerciale ai fini delle imposte dirette. Resta fermo che tali attività, in quanto rilevanti esclusivamente ai fini IVA, non concorrono al calcolo del plafond. In altri termini, l'accesso al regime si basa su criteri esclusivamente reddituali, ma le semplificazioni IVA si estendono all'attività complessivamente considerata.

Sono stati infine forniti chiarimenti sulla portata degli esoneri. L'esonero dagli obblighi del D.P.R. 633/1972, compresa la tenuta dei registri IVA, non implica un divieto: resta quindi consentita la tenuta del prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, ad esempio per gli enti che lo utilizzavano nel regime della L. 398/1991. Con riguardo alla certificazione dei corrispettivi è invece individuata un'eccezione per le attività di spettacolo e di intrattenimento, disciplinate da normative specifiche: per esse permane l'obbligo di certificazione mediante titolo di accesso, ricevuta o altri strumenti semplificati previsti dalla normativa di riferimento.

Riferimenti normativi:
art. 86 D.Lgs. 117/2017 · circ. AE n. 1/2026 · art. 79 D.Lgs. 117/2017 · art. 2, lett. hh), D.P.R. 696/1996