In sede di predisposizione del modello REDDITI 2026, i contribuenti in regime forfetario attestano nel rigo LM21 la sussistenza dei requisiti di accesso e l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 1, c. 57 della L. 190/2014. Tra queste merita particolare attenzione la lettera d-bis), che preclude il regime agevolato a chi esercita l'attività prevalentemente nei confronti dell'attuale datore di lavoro o di quelli dei due periodi d'imposta precedenti: una disposizione nata per contrastare le false partite IVA, ma dai confini applicativi non sempre intuitivi.
La norma stabilisce che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai medesimi datori. Fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. La circolare n. 9/E/2019 ha chiarito che la prevalenza va intesa in senso assoluto: la causa ostativa scatta quando i ricavi o compensi conseguiti verso tali soggetti superano il 50% del totale.
La verifica della prevalenza si effettua soltanto al termine del periodo d'imposta: ove la soglia risulti superata, il contribuente fuoriesce dal regime dall'anno successivo. La causa ostativa non opera, tuttavia, se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta anteriormente ai due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del regime: chi è entrato nel forfetario nel 2025 e ha fatturato in prevalenza verso l'ex datore, ad esempio, non integra la causa ostativa se il rapporto era cessato prima del 1° gennaio 2023.
La nozione di «datore di lavoro» ricomprende sia il lavoro dipendente sia i redditi assimilati. Per i pensionati la causa ostativa non opera quando il pensionamento è obbligatorio ai termini di legge; diversamente, se l'interruzione del rapporto deriva da licenziamento o dimissioni con prosecuzione dell'attività verso l'ex datore in regime forfetario, si integra proprio la fattispecie che la disposizione intende evitare.
La prassi ha inoltre delimitato le categorie reddituali rilevanti: restano fuori dall'ambito della causa ostativa, tra gli altri, i percettori di borse di studio, rendite vitalizie, prestazioni pensionistiche e assegni periodici; vi rientrano, invece, i compensi dei lavoratori soci di cooperative, le indennità percepite a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente e i compensi per l'attività medica intramuraria. Zona grigia, infine, per le collaborazioni coordinate e continuative: si ritiene che la causa ostativa non operi per i compensi di revisori e sindaci di società, mentre operi per i compensi di amministratore e collaboratore. È pertanto opportuno che la verifica della composizione del fatturato venga effettuata con attenzione prima di confermare, nel rigo LM21, l'assenza di cause ostative.
In sintesi
- Regime precluso se oltre il 50% dei ricavi è fatturato a datori di lavoro attuali o dei 2 periodi d'imposta precedenti (o a soggetti riconducibili)
- Verifica della prevalenza al termine del periodo d'imposta; fuoriuscita dal regime dall'anno successivo
- Esclusi il praticantato obbligatorio e i pensionamenti obbligatori per legge
- Compensi di revisori e sindaci fuori dalla causa ostativa; inclusi quelli di amministratore e collaboratore
- Attestazione dell'assenza di cause ostative nel rigo LM21 del modello REDDITI 2026
art. 1, cc. 54, 57 e 71, L. 190/2014 · circ. Agenzia delle Entrate n. 9/E/2019