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Fisco · Regime forfetario

Regime forfetario: l'aliquota al 5% spetta solo a chi avvia una vera nuova attività, e i controlli aumentano

1 giugno 2026 · Studio Bruno

Il contribuente che ha aperto la partita IVA in regime forfetario, nei primi cinque anni di attività, può applicare l'imposta sostitutiva ridotta al 5% in luogo del 15% ordinario. Si tratta però di un'agevolazione subordinata a requisiti precisi, sui quali l'Agenzia delle Entrate sta intensificando i controlli: in caso di irregolarità recupera la differenza d'imposta e applica le relative sanzioni.

L'art. 1, c. 65 della L. 190/2014 subordina l'aliquota al 5% al rispetto congiunto di tre condizioni: non aver esercitato un'attività artistica, professionale o d'impresa nei tre anni precedenti; non proseguire un'attività già svolta in precedenza come lavoro dipendente o autonomo (fatto salvo il periodo di pratica obbligatoria per l'accesso agli albi); e, in caso di prosecuzione di un'attività altrui, non aver superato nell'anno precedente la soglia di ricavi di 85.000 euro.

Il punto più delicato è il concetto di «mera prosecuzione». Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016, la novità va valutata in concreto e non sul piano formale: se la nuova attività si rivolge alla stessa clientela e impiega le stesse competenze già utilizzate prima, c'è continuità e l'aliquota agevolata è preclusa. Pertanto il semplice cambio di veste giuridica o di committente non basta a qualificare l'attività come nuova.

La prassi conferma questa lettura rigorosa: è stato negato il 5% all'ex dipendente che, andato in pensione, ha aperto la partita IVA per svolgere le stesse mansioni anche con un committente diverso (interpello n. 161/2020), e a chi ha trasferito la residenza dall'estero continuando a servire i medesimi clienti (interpello n. 197/2022). Inoltre, chi avvia l'attività in regime ordinario e transita nel forfetario solo dal secondo anno perde il diritto al 5% per gli anni residui (interpello n. 226/2024): l'aliquota ridotta spetta unicamente a chi adotta il regime sin dall'inizio.

I requisiti da rispettare

  • Nessuna attività d'impresa, arte o professione nei tre anni precedenti
  • La nuova attività non deve rivolgersi alla stessa clientela né basarsi sulle stesse competenze di un precedente lavoro dipendente o autonomo
  • In caso di prosecuzione di un'attività altrui, i ricavi dell'anno precedente non devono superare 85.000 euro
  • Il 5% spetta solo se il regime forfetario è adottato fin dal primo anno di attività

Sul piano operativo, per legittimare la tassazione al 5% nel modello Redditi PF 2026 occorre barrare l'apposita casella al rigo LM21, colonna 3: è questa barratura ad autorizzare il calcolo dell'imposta sostitutiva ridotta. Va ricordato, infine, che un'indicazione infedele dei requisiti comporta l'aumento del 10% delle sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997: prima di applicare l'aliquota agevolata è quindi opportuno verificare con attenzione l'effettiva sussistenza del requisito di novità.

È utile, infine, tenere distinti due piani spesso confusi. Una cosa sono le condizioni generali di accesso e permanenza nel regime forfetario — la soglia di ricavi e compensi di 85.000 euro e l'assenza di cause ostative; altra cosa è il diritto all'aliquota ridotta del 5%, che richiede in più il requisito di novità sopra descritto. Ne consegue che un contribuente può legittimamente applicare il regime forfetario con l'aliquota ordinaria del 15% pur non avendo titolo al 5%: i due requisiti vanno verificati separatamente, anno per anno, e la perdita del requisito di novità non fa venir meno il regime, ma solo l'aliquota agevolata.

Riferimenti normativi:
art. 1, c. 65, L. 190/2014 · circ. Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016 · interpelli Agenzia delle Entrate nn. 161/2020, 197/2022 e 226/2024 · modello Redditi PF 2026, rigo LM21 col. 3 · D.Lgs. 471/1997