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Fisco · Tributi locali

IMU, TARI e tributi locali: il controllo del Comune non blocca più il ravvedimento operoso

14 settembre 2026 · Studio Bruno

Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, estende ai tributi delle Regioni e degli enti locali una regola finora riservata ai tributi erariali: l'attività istruttoria dell'ente impositore non impedisce più il ricorso al ravvedimento operoso. Per le imprese e per i privati che hanno versato in ritardo, o in misura insufficiente, l'IMU, la TARI o l'imposta comunale sulla pubblicità, ciò significa che la ricezione di un questionario o di un invito a comparire da parte del Comune non chiude più la strada alla regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte. La preclusione scatta soltanto con la notifica dell'atto impositivo vero e proprio, e la finestra utile per rimediare si allarga in modo sensibile.

Per apprezzare la portata dell'intervento occorre richiamare l'assetto previgente. L'art. 13, c. 1, del D.Lgs. 472/1997, nella sua formulazione storica, subordina il ravvedimento alla circostanza che la violazione non sia già stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente comunicate all'autore della violazione. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise, tale limite era già stato superato dal successivo comma 1-ter, che circoscrive la preclusione alla sola notifica degli atti di liquidazione e di accertamento. I tributi locali, tuttavia, restavano fuori da questo perimetro: il contribuente che riceveva dal Comune una richiesta di chiarimenti sull'IMU si trovava, di fatto, impossibilitato a regolarizzare in via spontanea.

L'art. 12, c. 3, del D.Lgs. 147/2026 interviene proprio su questo punto, stabilendo che l'art. 13, c. 1-ter, del D.Lgs. 472/1997 si applica altresì ai tributi delle Regioni, come la tassa automobilistica, e a quelli degli enti locali, tra cui l'IMU, la TARI e l'imposta sulla pubblicità. Di conseguenza, il ravvedimento è ora inibito unicamente dalla notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione delle sanzioni. Non producono invece alcun effetto preclusivo gli atti a contenuto istruttorio: questionari, richieste di documentazione, inviti a comparire e accessi restano compatibili con la regolarizzazione spontanea. Si può pertanto affermare che, nella generalità delle ipotesi, il controllo fiscale non osti più al ravvedimento, mentre la vecchia regola dell'art. 13, c. 1, sopravvive ormai soltanto per comparti impositivi residuali.

Restano naturalmente preclusivi gli atti con cui l'ente formalizza la pretesa: l'avviso di accertamento, esecutivo o non esecutivo, l'avviso di liquidazione, l'atto di recupero di un credito d'imposta, l'atto di contestazione della sanzione e la cartella di pagamento. La distinzione è netta e va colta nella sua logica: fino a quando l'ente si limita a raccogliere elementi, il contribuente conserva la facoltà di correggere la propria posizione; quando invece la pretesa viene cristallizzata in un atto impositivo, il ravvedimento cede il passo agli istituti deflativi del contenzioso.

Le misure della riduzione sanzionatoria restano quelle ordinarie dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. 472/1997 e sono graduate in funzione del tempo trascorso tra la commissione della violazione e la regolarizzazione. Per i soli tardivi versamenti la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo se il ravvedimento interviene entro trenta giorni; per l'omessa dichiarazione, sanata entro novanta giorni, opera la medesima riduzione a 1/10. Al di fuori di queste due ipotesi specifiche la scala si articola progressivamente da 1/9 a 1/7 del minimo, con abbattimento decrescente man mano che il ritardo si allunga. Al versamento del tributo e della sanzione ridotta va sempre accompagnato quello degli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Un'attenzione particolare meritano il processo verbale di constatazione e lo schema di atto introdotto dall'art. 6-bis della L. 212/2000 nell'ambito del contraddittorio preventivo. Tali documenti, avendo natura di atti di controllo e non di atti impositivi, non precludono il ravvedimento, ma incidono sulla misura del beneficio. Se la regolarizzazione interviene dopo lo schema di atto non preceduto da processo verbale, e in assenza di domanda di adesione, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo; se interviene dopo il processo verbale di constatazione, senza comunicazione di adesione e comunque prima dello schema di atto, la riduzione è a 1/5; se, infine, lo schema di atto è stato preceduto dal processo verbale e non è stata presentata domanda di adesione, la riduzione si attesta a 1/4 del minimo. Conviene dunque muoversi con tempestività: ogni passaggio procedimentale ulteriore erode il vantaggio economico della regolarizzazione.

Le ricadute pratiche per le imprese non sono marginali. L'IMU sugli immobili strumentali, i capannoni e le aree fabbricabili, la TARI commisurata alle superfici produttive e l'imposta sulla pubblicità relativa a insegne e cartellonistica costituiscono voci ricorrenti di contenzioso minore, spesso originate da variazioni catastali non recepite, da rendite rettificate, da metrature comunicate in modo non aggiornato o dall'applicazione di aliquote deliberate dal singolo Comune e non correttamente reperite. In tutte queste situazioni la ricezione di un questionario comunale rappresentava, nel vecchio regime, il momento oltre il quale non era più possibile rimediare spontaneamente. Oggi quella soglia si è spostata in avanti e consente di gestire la posizione in modo meno oneroso.

Va infine segnalato che il D.Lgs. 147/2026 si muove lungo una direttrice più ampia di allineamento della fiscalità locale a quella erariale: accanto all'estensione del ravvedimento, il decreto valorizza le comunicazioni preventive e gli inviti bonari degli enti impositori, con un termine di sessanta giorni per fornire chiarimenti o segnalare errori prima dell'emissione dell'atto, e prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'estensione ai tributi regionali del modello dell'accertamento esecutivo già operante per i tributi comunali. Il quadro che ne deriva premia chi interviene per tempo e penalizza l'inerzia.

Ravvedimento sui tributi locali: cosa cambia in sintesi

  • Dal 12 agosto 2026 l'art. 13, c. 1-ter, del D.Lgs. 472/1997 si applica anche a IMU, TARI, imposta sulla pubblicità e tributi regionali
  • Il ravvedimento è precluso solo dalla notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto di contestazione delle sanzioni
  • Questionari, inviti a comparire, richieste di chiarimenti e accessi non impediscono più la regolarizzazione spontanea
  • Riduzione a 1/10 del minimo per i tardivi versamenti sanati entro 30 giorni e per l'omessa dichiarazione sanata entro 90 giorni
  • Negli altri casi riduzione progressiva da 1/9 a 1/7 del minimo in funzione del ritardo
  • Dopo lo schema di atto senza processo verbale: riduzione a 1/6; dopo il processo verbale: 1/5; dopo lo schema di atto preceduto dal processo verbale: 1/4
  • Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale di tributo, sanzione ridotta e interessi legali

Sul piano operativo è opportuno che le imprese proprietarie o detentrici di immobili riesaminino le posizioni IMU e TARI degli ultimi cinque anni, verificando rendite catastali, superfici dichiarate e aliquote effettivamente deliberate dal Comune competente. Ove emergano versamenti insufficienti o dichiarazioni omesse, la regolarizzazione va perfezionata prima della notifica dell'avviso di accertamento, utilizzando il modello F24 con i codici tributo del Comune e versando in unica soluzione imposta, sanzione ridotta e interessi. Anche in presenza di un questionario già ricevuto, la strada del ravvedimento resta ora percorribile.

Riferimenti normativi:
art. 12, c. 3, D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 (in G.U. 11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026) · art. 13, cc. 1, 1-ter, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 · art. 6-bis L. 27 luglio 2000 n. 212 · artt. 5-quater e 6, c. 2-bis, D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218