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Lavoro · Contributi

Rateazioni INAIL: la decadenza scatta dopo tre rate, ma il DURC diventa irregolare già con una

17 agosto 2026 · Studio Bruno

La circolare INAIL 8 maggio 2026 n. 19 ha riscritto la disciplina delle rateazioni dei debiti non iscritti a ruolo, superando le indicazioni della precedente circolare n. 22/2019. L'impianto è complessivamente più favorevole al debitore, sia per l'ampliamento del numero massimo di rate sia per le condizioni di decadenza. Resta tuttavia un profilo che merita attenzione: la conservazione del piano di dilazione e il rilascio del documento unico di regolarità contributiva rispondono a regole diverse e non coincidenti.

Quanto alla decadenza, la disciplina previgente faceva perdere il beneficio con il mancato pagamento di una singola rata. Oggi la revoca della rateazione interviene soltanto in caso di omesso o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, con richiesta delle somme residue e successiva iscrizione a ruolo in caso di ulteriore inadempimento. Si considera omesso il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva o entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima; parimenti si considera parziale il versamento non regolarizzato integralmente entro i medesimi termini.

Diversa è la posizione della prima rata. L'accettazione della rateazione avviene per comportamento concludente, mediante il versamento dell'esatto importo della prima rata entro il termine comunicato dall'Istituto. Il mancato o parziale pagamento di tale rata non determina una decadenza, bensì l'annullamento del piano: in tal caso, a fronte di una richiesta di DURC, la sede INAIL emette il provvedimento di annullamento e invia l'invito a regolarizzare previsto dall'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, con richiesta dell'integrale pagamento del debito.

Il punto di maggiore rilievo pratico riguarda il rapporto tra rateazione e regolarità contributiva. L'INAIL ha precisato che, in presenza di richiesta di DURC on line, il mancato pagamento di un numero di rate inferiore a tre non comporta la revoca della dilazione, ma genera comunque l'invito alla regolarizzazione. Se l'invito non viene ottemperato, anche per una sola rata, la regolarità contributiva non può essere attestata. Rileva a tal fine l'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015: la rata deve risultare scaduta entro l'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

Ne discende una conseguenza operativa netta. Il mantenimento della dilazione è oggi assai più agevole che in passato, ma ciò non mette al riparo dal DURC irregolare, con tutte le ricadute che ne derivano in materia di appalti pubblici, fruizione di agevolazioni contributive e incentivi. Nelle imprese che partecipano a gare o che godono di sgravi, il versamento delle rate arretrate va pertanto effettuato prima della richiesta del documento, tenendo conto del meccanismo di retrodatazione della verifica.

Riferimenti normativi:
circ. INAIL 8 maggio 2026 n. 19 · circ. INAIL n. 22/2019 · artt. 3 e 4 D.M. 30 gennaio 2015 · nota INAIL alle Strutture territoriali