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Fisco · Scadenze

Versamenti delle imposte: senza maggiorazione entro il 20 luglio, poi 0,8% fino al 20 agosto

20 luglio 2026 · Studio Bruno

Entro il 20 luglio 2026 i contribuenti che rientrano nella proroga dei versamenti devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, i pagamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in scadenza originaria al 30 giugno. Chi non provvede entro tale data può comunque versare entro il successivo 20 agosto 2026, applicando però la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga, originariamente contenuta nell'art. 6 del D.L. 89/2026, è stata definitivamente trasfusa nell'art. 1-sexies, commi 1 e 2, del D.L. 63/2026, convertito nella L. 113/2026, senza soluzione di continuità rispetto alla previsione originaria. La maggiorazione dello 0,8% è raddoppiata rispetto a quella ordinaria dello 0,4% prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001: poiché la norma vi deroga espressamente, chi rientra nella proroga e versa dal 21 luglio al 20 agosto sconta sempre lo 0,8%, senza possibilità di avvalersi della misura ridotta versando entro il 30 luglio.

Sotto il profilo soggettivo, la proroga riguarda i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, nonché i forfetari, i contribuenti in regime di vantaggio, chi presenta altre cause di esclusione dagli ISA e i soci di società, associazioni e imprese che dichiarano redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Restano invece esclusi i titolari di soli redditi agrari.

Rientrano nel differimento anche i versamenti che seguono i medesimi termini delle imposte sui redditi: tra questi, l'imposta sostitutiva sul maggior reddito 2025 di chi ha aderito al concordato preventivo biennale e l'imposta sostitutiva del 10% per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2026. Alle medesime condizioni, la proroga si applica altresì al saldo 2025 e al primo acconto 2026 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni, nonché ai contributi dovuti dai soci di srl artigiane o commerciali interessate dalla proroga.

In definitiva, il versamento senza maggiorazione va effettuato entro il 20 luglio 2026; dal 21 luglio al 20 agosto è sempre dovuta la maggiorazione dello 0,8% sugli importi da versare.

Riferimenti normativi:
art. 1-sexies, cc. 1-2, D.L. 63/2026, conv. L. 113/2026 · art. 17, c. 2, D.P.R. 435/2001