È in consultazione fino al 28 febbraio 2027 la bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese, un documento destinato a incidere sulla redazione dei bilanci di gran parte delle società italiane. Le semplificazioni riguardano diverse voci, ma quelle relative ai crediti sono tra le più rilevanti sul piano operativo: viene meno ogni riferimento al costo ammortizzato e all'attualizzazione, gli interessi di mora si rilevano soltanto se ragionevolmente certi e, di riflesso, si alleggerisce l'obbligo di stanziamento al fondo svalutazione crediti.
Il primo intervento riguarda il criterio di valutazione. Ai sensi dell'art. 2435-bis, c. 8, e dell'art. 2435-ter, c. 2, del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese sono già esonerate dall'adozione del costo ammortizzato e possono quindi iscrivere i crediti al valore di presumibile realizzo. Coerentemente, nel nuovo principio sono stati eliminati tutti i paragrafi, anche definitori, relativi al costo ammortizzato e all'attualizzazione. La rilevazione iniziale del credito avviene pertanto al valore nominale, al netto di premi, sconti e abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Resta ferma la facoltà di adottare volontariamente il costo ammortizzato, dandone menzione in Nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato, secondo quanto previsto dal documento OIC 15.
La semplificazione più innovativa concerne gli interessi di mora. La regola ordinaria dell'OIC 15 prevede che, quando la legge dispone l'automatica applicazione degli interessi moratori in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, gli interessi siano rilevati nella voce C.16.d del Conto economico e che, in caso di incasso dubbio, si proceda a uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero. La bozza del principio per le piccole e micro imprese prevede invece la rilevazione degli interessi di mora, sempre nella voce C.16.d, soltanto se ritenuti ragionevolmente certi, nell'assunto che risulti complesso stimare la probabilità di incasso. Ove non sussista tale ragionevole certezza, gli interessi non vanno rilevati e viene conseguentemente meno anche l'obbligo di stanziamento al fondo svalutazione.
Sulla cancellazione dei crediti la bozza riprende senza variazioni le regole ordinarie dell'OIC 15, salvo per un profilo. Il nuovo principio prevede la rilevazione della differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore contabile del credito, al netto del fondo svalutazione, come perdita su crediti nella voce B.14 del Conto economico, ma non contempla l'ipotesi, presente nell'OIC 15, in cui il contratto consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria. In assenza di indicazioni nell'allegato esplicativo non è chiaro se si tratti di una ulteriore semplificazione o di una omissione; parimenti, il principio non riporta il trattamento contabile delle principali fattispecie di smobilizzo dei crediti né l'esempio di contabilizzazione delle cessioni senza trasferimento sostanziale dei rischi, indicazioni che si ritengono comunque applicabili per rinvio.
Merita infine sottolineare il carattere dell'impianto: l'applicazione del principio sarà facoltativa e improntata alla massima flessibilità. L'impresa potrà adottarlo integralmente oppure avvalersi soltanto di alcune delle semplificazioni previste, applicando per le restanti voci di bilancio i trattamenti ordinari dei principi contabili nazionali. Trattandosi di una bozza in consultazione, il testo definitivo potrebbe discostarsi da quello attuale; sino ad allora restano applicabili le regole ordinarie dell'OIC 15.
art. 2435-bis, c. 8, e art. 2435-ter, c. 2, c.c. · documento OIC 15, §§ 47, 74 e 84 · bozza di principio contabile per le piccole e micro imprese, in consultazione fino al 28 febbraio 2027