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Lavoro · Previdenza complementare

Previdenza complementare: dal 1° luglio l'adesione automatica sostituisce il silenzio-assenso

22 giugno 2026 · Studio Bruno

La Legge di Bilancio 2026 riscrive le regole di destinazione del TFR alla previdenza complementare. A decorrere dal 1° luglio 2026 il lavoratore subordinato del settore privato di prima assunzione aderisce automaticamente alla forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva, salvo che manifesti una rinuncia espressa entro 60 giorni.

Fino al 30 giugno 2026 continua a operare il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso: in mancanza di una scelta esplicita entro 6 mesi dalla prima assunzione, il TFR maturando viene destinato alla previdenza complementare. L'art. 1, commi 204 e 205 della L. 199/2025, modificando l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, capovolge la logica: l'iscrizione diventa automatica fin dalla data di assunzione e il lavoratore che intenda mantenere il TFR in azienda, oppure destinarlo a un diverso fondo, deve dichiararlo entro il più ristretto termine di 60 giorni.

La differenza non è soltanto procedurale. Mentre il conferimento tacito del solo TFR non comportava obblighi contributivi aggiuntivi, l'adesione automatica trascina con sé l'intero pacchetto previsto dagli accordi collettivi: oltre al TFR, infatti, sono dovuti sia il contributo a carico del datore di lavoro sia il contributo minimo a carico del lavoratore. Ne consegue un impatto diretto sul costo del lavoro per l'impresa, che è opportuno considerare già in sede di budget per le nuove assunzioni dal secondo semestre 2026. Restano esclusi dalla disciplina i soli lavoratori domestici.

Sul datore di lavoro gravano altresì precisi obblighi informativi. Contestualmente all'assunzione occorre fornire al lavoratore l'informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e verificare quale scelta sia stata eventualmente compiuta in un precedente rapporto, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Qualora il lavoratore risulti già iscritto a un fondo, va informato della facoltà di indicare, entro 60 giorni, a quale forma destinare il TFR maturando; in difetto opera comunque l'adesione automatica. Entro il 1° luglio 2026 la COVIP è chiamata ad aggiornare le proprie istruzioni operative.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026

  • Adesione automatica al fondo collettivo per i neoassunti del settore privato, salvo rinuncia
  • Termine per la scelta del lavoratore ridotto da 6 mesi a 60 giorni dall'assunzione
  • Il conferimento automatico comprende TFR + contributo datoriale + contributo minimo del lavoratore
  • Limite di deducibilità dei contributi elevato da 5.164,57 a 5.300 euro dal periodo d'imposta 2026

Sul piano fiscale, infatti, la riforma aggiorna anche il plafond di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, fermo da circa vent'anni al valore di 5.164,57 euro derivante dalla conversione in lire: il nuovo tetto è pari a 5.300 euro, con effetto sull'intero periodo d'imposta 2026. Sono inoltre introdotte misure di maggiore flessibilità sul fronte delle prestazioni erogabili agli aderenti.

Quanto alla forma pensionistica di destinazione, l'adesione automatica opera verso il fondo collettivo previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In presenza di più forme pensionistiche, il TFR confluisce in quella alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Resta ferma l'irreversibilità della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare: una volta operato il conferimento, il lavoratore non può tornare a mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda. Per i lavoratori non di prima occupazione non muta, di norma, la disciplina già applicata in sede di prima assunzione.

Di rilievo, infine, è la previsione di favore per chi accede per la prima volta alla previdenza complementare. Nei primi cinque anni di partecipazione, il lavoratore che non abbia utilizzato per intero il plafond annuo può recuperare la parte non dedotta nei venti anni successivi, entro un limite di extra-deduzione annua elevato a 2.650 euro, pari alla metà del nuovo tetto di 5.300 euro. Ne deriva, per i più giovani, un più ampio margine di deducibilità nel tempo, a fronte di carriere contributive ancora ridotte nella fase iniziale.

Riferimenti normativi:
Art. 1, cc. 204 e 205, L. 30.12.2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) · D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, art. 8 · art. 2120 c.c. · COVIP (istruzioni in aggiornamento)