Il decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 codifica una presunzione finora di sola formazione giurisprudenziale: nelle società di capitali a ristretta base partecipativa gli utili non contabilizzati si presumono distribuiti ai soci. L'intervento attua l'art. 17, c. 1, lett. h), n. 4 della L. 111/2023 e riguarda in modo diretto le numerose srl a compagine familiare o comunque ristretta.
La presunzione ha natura relativa e ammette dunque la prova contraria. Il socio può dimostrare, in particolare, che i maggiori redditi accertati in capo alla società non sono stati distribuiti, perché reinvestiti, accantonati o comunque rimasti nella disponibilità dell'ente. La codificazione, in questo senso, non introduce un automatismo, ma fissa il perimetro entro il quale l'Amministrazione finanziaria può muoversi.
Il profilo di maggiore interesse riguarda proprio la delimitazione dell'ambito oggettivo. La presunzione opera esclusivamente per i componenti positivi non contabilizzati e per i componenti negativi inesistenti. Restano pertanto esclusi i costi effettivamente sostenuti ma ritenuti indeducibili: in tali ipotesi non vi è alcuna provvista occulta suscettibile di essere distribuita, sicché la ripresa a tassazione si esaurisce in capo alla società. Si tratta di una precisazione attesa, che recepisce l'orientamento più equilibrato della giurisprudenza di legittimità.
Le somme presunte distribuite sono tassate in capo ai soci come dividendi, con applicazione delle regole ordinarie previste per la partecipazione detenuta. La disciplina risulta replicata anche nel Testo unico in materia di adempimenti e accertamento, di prossima applicazione, a conferma della volontà di stabilizzarne il contenuto.
Sul piano pratico l'intervento accresce il rilievo di una contabilità ordinata e di una documentazione idonea a giustificare la destinazione delle risorse aziendali. Nelle società con pochi soci è opportuno che le delibere di destinazione degli utili, i finanziamenti soci e i movimenti finanziari infragruppo risultino tracciati e coerenti, poiché sono questi gli elementi sui quali si fonda l'eventuale prova contraria.
art. 23 del decreto legislativo correttivo «Omnibus» approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 · art. 17, c. 1, lett. h), n. 4, L. 111/2023 · Testo unico adempimenti e accertamento