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Contributi INPS: la Cassazione conferma che la prescrizione è rimasta sospesa durante l'emergenza Covid

14 settembre 2026 · Studio Bruno

Con la sentenza n. 25146 del 9 settembre 2026 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'estensione della sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi durante l'emergenza sanitaria, affermando la portata generale dell'art. 68 del D.L. 18/2020. La decisione incide, di conseguenza, su un numero non trascurabile di controversie pendenti in materia di riscossione contributiva, nelle quali l'ampiezza del periodo sospensivo costituisce il perno dell'eccezione difensiva.

La fattispecie esaminata riguarda tre avvisi di addebito INPS notificati il 14 dicembre 2016 e una successiva intimazione di pagamento notificata il 5 dicembre 2022, rispetto alla quale il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale prevista, per i contributi previdenziali, dall'art. 3 del D.Lgs. 80/1992. La Corte d'Appello aveva ammesso soltanto 129 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 37 del D.L. 18/2020 e 182 giorni ai sensi dell'art. 11 del D.L. 183/2020, per complessivi 311 giorni, escludendo per contro la rilevanza dell'art. 68 del medesimo D.L. 18/2020, ritenuto riferibile alle sole scadenze di versamento.

La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS e ribalta tale impostazione. L'art. 68 del D.L. 18/2020, nel sospendere i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito, richiama infatti espressamente l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015. Il rinvio non è di mero coordinamento, bensì determina l'applicazione integrale della disciplina richiamata, con la conseguenza che la sospensione non resta circoscritta all'obbligo di pagamento ma investe l'intera attività di recupero del credito. La lettura restrittiva accolta in appello, che limitava l'operatività della norma al solo profilo dei versamenti, risulta pertanto incompatibile con il tenore del rinvio.

Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 estende infatti la sospensione ai termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti previdenziali e degli agenti della riscossione; il comma 2 proroga altresì i termini in scadenza entro il 31 dicembre degli anni di sospensione sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo sospensivo. Ne discende che l'art. 68 ha portata generale e copre anche la notifica dell'intimazione di pagamento, atto che si colloca a pieno titolo nell'attività di riscossione.

La ricaduta pratica è di immediata evidenza: numerose eccezioni di prescrizione sollevate con riferimento a contributi anteriori al 2021 risultano infondate alla luce di questo orientamento. Prima di impugnare un atto di riscossione contributiva occorre pertanto ricalcolare i termini tenendo conto dell'intero periodo di sospensione, e non soltanto dei 311 giorni riconosciuti dalla giurisprudenza di merito più restrittiva. La verifica va condotta atto per atto, poiché l'esito dipende dalla collocazione temporale della singola scadenza rispetto al periodo emergenziale nonché dalla natura dell'atto notificato. Chi si trovi a valutare una posizione di questo genere ha interesse, peraltro, a considerare anche la proroga biennale prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, la cui incidenza sui termini finali è tutt'altro che marginale.

Riferimenti normativi:
Cass. sent. n. 25146 del 9 settembre 2026 · art. 68 D.L. 18/2020 · art. 37 D.L. 18/2020 · art. 11 D.L. 183/2020 · art. 12 D.Lgs. 159/2015 · art. 3 D.Lgs. 80/1992