Il regime della participation exemption torna al centro dell'attenzione con una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ribadisce un principio di rilievo per le società che cedono partecipazioni: l'esenzione del 95% della plusvalenza non dipende dalla sola collocazione contabile della quota, ma dalla effettiva destinazione economica dell'investimento.
La PEX, disciplinata dall'art. 87 del TUIR, consente ai soggetti IRES di escludere da imposizione il 95% della plusvalenza realizzata, a condizione che ricorrano quattro requisiti: il possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la residenza della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria e l'esercizio, da parte della stessa, di un'attività commerciale.
Il punto critico riguarda il requisito dell'iscrizione contabile. La Cassazione ha chiarito che l'indicazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie è necessaria ma non sufficiente: occorre che tale collocazione rispecchi una scelta economica effettiva, coerente con la volontà di detenere l'investimento in modo durevole. A questa regola fiscale si affianca, infatti, il principio civilistico dell'art. 2424-bis c.c., secondo cui gli elementi destinati a essere utilizzati durevolmente vanno classificati tra le immobilizzazioni.
Nel caso esaminato, i giudici hanno valorizzato una sequenza negoziale dalla quale emergeva che la quota era destinata alla dismissione già al momento dell'acquisto, come comprovato anche da un contratto preliminare di rivendita. In tale contesto, l'iscrizione tra le immobilizzazioni non è stata ritenuta sufficiente a fondare il diritto all'esenzione, potendo l'Amministrazione finanziaria sindacare le classificazioni di bilancio che risultino incoerenti con la sostanza economica dell'operazione. Richiamando l'OIC 21, la Corte ha precisato che la destinazione durevole va valutata alla luce delle decisioni degli organi amministrativi e della concreta capacità della società di mantenere la partecipazione nel tempo.
Vale inoltre segnalare che, dal periodo d'imposta 2026, le plusvalenze su immobilizzazioni finanziarie prive dei requisiti PEX sono tassate integralmente nell'esercizio di realizzo, senza più la possibilità di rateizzazione quinquennale: una circostanza che accresce il peso di una corretta classificazione iniziale. Conviene pertanto ricostruire l'intera storia dell'operazione, esaminando gli accordi collegati, le delibere degli organi sociali e la sostenibilità dell'investimento nel medio periodo, poiché la classificazione contabile, se isolata dal contesto operativo, diventa fragile in sede di controllo.
Art. 87 TUIR · art. 2424-bis c.c. · OIC 21 · Cass. ord. n. 11695/2026 (in linea con Cass. n. 29442/2024)