Il trasferimento generazionale di un'impresa organizzata in forma societaria trova nell'art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 la principale misura di favore dell'ordinamento tributario: l'esenzione integrale dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di quote sociali e azioni a favore dei discendenti o del coniuge del defunto o del donante, anche quando l'operazione sia attuata mediante patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c. L'agevolazione non è però incondizionata e, alla luce delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e della prassi dell'Agenzia delle Entrate, il requisito del controllo deve essere verificato in termini sostanziali e non meramente formali.
La norma subordina l'esenzione a due condizioni concorrenti. La prima è che, per effetto del trasferimento, l'avente causa consegua il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., ovvero integri una posizione di controllo già esistente; il riferimento è pacificamente alla titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria (Cass. n. 7429/2021). La seconda è che il beneficiario assuma l'impegno a mantenere tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con dichiarazione resa contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione oppure all'atto di donazione o al patto di famiglia. L'inosservanza dell'impegno comporta la decadenza dal beneficio.
Il perimetro applicativo è stato ridefinito dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, che ha riscritto il comma 4-ter distinguendo espressamente il regime delle aziende, quello delle quote di società di capitali e quello delle partecipazioni in società di persone. Per le società di capitali la condizione dell'acquisizione o dell'integrazione del controllo è rimasta il fulcro dell'agevolazione: è proprio su questo presupposto che si concentrano le questioni interpretative più delicate, in particolare nelle operazioni in cui il disponente intende trasferire la titolarità delle quote conservando per sé una posizione di governo dell'impresa.
La fattispecie più frequente nella pratica è la donazione della nuda proprietà delle partecipazioni con riserva di usufrutto in capo al donante. Si tratta di uno schema diffuso perché consente di anticipare il passaggio della ricchezza senza privare immediatamente il fondatore del controllo gestionale. Occorre però considerare che, in base all'art. 2352, comma 1 c.c., in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, all'usufruttuario. Ne consegue che il nudo proprietario, pur titolare di quote corrispondenti alla maggioranza del capitale, non acquisirebbe il controllo di diritto richiesto dalla norma agevolativa.
Proprio per superare questo ostacolo, l'Agenzia delle Entrate, nelle risposte a interpello nn. 38/2020 e 271/2025, ha ammesso l'esenzione a condizione che l'atto di donazione contenga la specificazione del trasferimento al donatario della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, in deroga all'art. 2352 c.c. La clausola derogatoria non è dunque un elemento accessorio dell'atto, bensì il presupposto stesso dell'agevolazione: la sua assenza determina il venir meno del requisito del controllo e, con esso, dell'esenzione.
Sul contenuto sostanziale del potere di voto così trasferito sono intervenute le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 6614 e 6616 del 2026. I giudici di legittimità hanno affermato che la situazione di controllo maggioritario richiesta dall'art. 3, comma 4-ter presuppone il potere del donatario di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, e non un potere circoscritto a singole delibere. Il requisito non si configura, pertanto, quando l'usufruttuario donante conservi per sé il diritto di voto su alcune materie, lasciando ai nudi proprietari il voto sugli argomenti residui.
Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, la delibera di destinazione e ripartizione degli utili. Secondo la Suprema Corte il controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1) c.c. non può prescindere dal diritto di voto su tale delibera, poiché in sua assenza manca una parte essenziale dei poteri riservati all'assemblea ordinaria: decidere se destinare gli utili a dividendo per i soci o trattenerli nel patrimonio della società incide sui diritti dei soci e sulla struttura finanziaria dell'ente. La riserva del voto sugli utili in capo all'usufruttuario è dunque, di per sé, incompatibile con l'agevolazione.
L'impostazione è stata recepita dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello nn. 115/2026 e 143/2026, riferite a patti di famiglia aventi a oggetto il trasferimento al discendente di quote di società di capitali. In tali documenti si è chiarito che non è sufficiente il trasferimento di quote di controllo che siano tali solo nella forma: è necessario che il controllo possa essere esercitato concretamente sulle materie di competenza dell'assemblea ordinaria, senza che i beneficiari siano ostacolati da regole statutarie o patti parasociali che attribuiscano diritti particolari all'usufruttuario disponente.
I requisiti dell'esenzione ex art. 3, c. 4-ter, D.Lgs. 346/1990
- Beneficiari: discendenti del defunto o donante e/o coniuge, anche tramite patto di famiglia
- Acquisizione o integrazione del controllo ex art. 2359, c. 1, n. 1) c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria)
- Impegno a mantenere il controllo per almeno cinque anni, dichiarato nell'atto o nella dichiarazione di successione
- Nella donazione della nuda proprietà: deroga espressa all'art. 2352 c.c. con trasferimento del voto al nudo proprietario
- Il voto trasferito deve coprire le delibere ordinarie nel loro complesso, compresa la destinazione degli utili
- Statuto e patti parasociali non devono attribuire all'usufruttuario diritti particolari che svuotino il controllo
- La decadenza dall'impegno quinquennale comporta il recupero dell'imposta, degli interessi e della sanzione
Sul piano operativo, la pianificazione del passaggio generazionale richiede quindi una verifica preliminare che si estende oltre il testo dell'atto di trasferimento. Occorre esaminare lo statuto per individuare quorum rafforzati, diritti particolari ex art. 2468, comma 3 c.c. e clausole che sottraggano materie all'assemblea ordinaria; occorre altresì ricognire i patti parasociali eventualmente in essere, che possono neutralizzare nei fatti il controllo formalmente attribuito. Nell'atto di donazione della nuda proprietà la deroga all'art. 2352 c.c. va formulata in modo esplicito e senza esclusioni per materia. L'impegno quinquennale, infine, va monitorato: qualsiasi operazione che riduca la partecipazione al di sotto della soglia di controllo prima del quinquennio determina la decadenza, con recupero dell'imposta, degli interessi e della sanzione.
art. 3, c. 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 · D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 · art. 2359, c. 1, n. 1) c.c. · art. 2352 c.c. · artt. 768-bis ss. c.c. · Cass. ord. nn. 6614 e 6616 del 2026 · Cass. n. 7429/2021 · risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 38/2020, 271/2025, 115/2026 e 143/2026