È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, n. 152, il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, che introduce il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Dopo oltre quarant'anni di stratificazioni sul D.P.R. 917/1986, la disciplina di Irpef e Ires viene riordinata in un corpus unitario di 377 articoli e 9 allegati. Non si tratta, tuttavia, di una riforma sostanziale, bensì di un'operazione di sistematizzazione, coordinamento e aggiornamento della normativa vigente.
Il primo profilo da presidiare è il doppio binario temporale: il decreto è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma le sue disposizioni si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027. Pertanto, per l'intero periodo d'imposta 2026 il riferimento resta il TUIR previgente, mentre gli atti, i pareri e la contrattualistica destinati a produrre effetti dal 2027 dovranno già richiamare la nuova numerazione. I vecchi articoli da 1 a 191 del D.P.R. 917/1986 saranno abrogati dal 1° gennaio 2027.
Quanto all'architettura, il nuovo Testo unico è ripartito in più parti: una prima dedicata al regime ordinario (Irpef, Ires, disposizioni comuni e rapporti internazionali), una seconda che raccoglie i regimi speciali – tra cui la cedolare secca, le locazioni brevi e il regime forfetario – e una terza con le disposizioni varie, transitorie e finali. L'obiettivo dichiarato è consolidare in un unico riferimento norme in precedenza disperse in decine di provvedimenti, a beneficio della certezza del diritto.
Per imprese e professionisti, nello specifico, non muta nulla nell'immediato: nessun nuovo obbligo né variazione di aliquote o di basi imponibili discende dalla pubblicazione del provvedimento. Ciò nonostante, è opportuno iniziare a familiarizzare con la nuova numerazione, soprattutto per i contratti e i pareri di durata pluriennale che esplicheranno effetti dal 2027 e che, di conseguenza, dovranno già fondarsi sul rinnovato impianto.
Il provvedimento attua la delega fiscale di cui alla L. 111/2023 e si inserisce nel più ampio percorso di riordino dell'ordinamento tributario. Infatti, alla razionalizzazione del Testo unico si accompagna un progressivo coordinamento con le altre disposizioni della delega, così da restituire un quadro più leggibile e stabile della disciplina delle imposte sui redditi.
D.Lgs. 19.06.2026 n. 117 · G.U. 3.07.2026 n. 152 (S.O. n. 26) · L. 111/2023 (delega fiscale)