« La forza dei governi è inversamente proporzionale al peso delle imposte. » Tel: +39 0183 296988  ·  mail@studiobruno.it
← Aggiornamenti
Lavoro · Previdenza complementare

Previdenza complementare: pubblicato il modulo TFR3 per l'adesione automatica dei neoassunti

14 settembre 2026 · Studio Bruno

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2026, pubblicato nella sezione Pubblicità legale l'8 settembre 2026, è stato istituito il modulo denominato «TFR3», attuativo dell'art. 1, comma 204, della L. 199/2025, che ha modificato l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005. Il provvedimento completa il quadro applicativo del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, destinato a incidere in modo diretto sugli adempimenti connessi all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato.

Dal 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, sono iscritti d'ufficio per silenzio-assenso alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, applicabili al rapporto. L'iscrizione comporta il conferimento dell'intero TFR maturando, nonché dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore previsti dagli accordi medesimi. In presenza di più forme pensionistiche collettive astrattamente applicabili, destinataria è quella che registra il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale: il criterio quantitativo opera dunque in via residuale, cedendo il passo alla diversa individuazione eventualmente concordata in sede aziendale.

Entro sessanta giorni dall'assunzione al lavoratore è riconosciuta la facoltà di rinunciare all'adesione automatica, di optare per una diversa forma pensionistica complementare oppure di scegliere il mantenimento del TFR in azienda; quest'ultima scelta è peraltro successivamente revocabile. Dalla medesima data del 1° luglio 2026, anche nei confronti dei lavoratori che non siano di prima assunzione il datore di lavoro è tenuto a fornire l'informativa sugli accordi collettivi applicabili e ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alle scelte già effettuate, operando anche in tale ipotesi il silenzio-assenso in mancanza di opzione espressa.

Sul versante degli adempimenti aziendali, il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciarne copia allo stesso. Nel caso in cui operi l'adesione automatica, occorre altresì darne comunicazione alla forma pensionistica destinataria e avviare i versamenti a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni, comprensivi di quanto dovuto a partire dalla data di prima assunzione. Il recupero delle quote pregresse, riferite al periodo compreso tra la data di assunzione e la scadenza del termine, costituisce di conseguenza un profilo da presidiare già in sede di elaborazione delle prime mensilità, tanto sul piano dell'accantonamento contabile del TFR quanto su quello della liquidità necessaria al primo versamento.

Il modulo è disponibile anche in formato digitale compilabile on line, mentre le modalità tecniche di compilazione sono rinviate a un successivo decreto. Il meccanismo del silenzio-assenso, tuttavia, opera già per i rapporti instaurati dal 1° luglio 2026: chi instaura nuovi rapporti nel settore privato è dunque tenuto ad adeguare la modulistica di assunzione e le procedure di raccolta delle dichiarazioni, affinché il termine di sessanta giorni e i conseguenti obblighi di versamento risultino correttamente gestiti.

Riferimenti normativi:
D.M. Ministero del Lavoro 4 settembre 2026 · art. 1, c. 204, L. 199/2025 · art. 8 D.Lgs. 252/2005