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Lavoro · Malattia

Malattia: l'INPS riconosce il giorno precedente al certificato anche in caso di visita ambulatoriale

7 settembre 2026 · Studio Bruno

Con la circolare n. 92, pubblicata il 4 settembre 2026, l'INPS ha rivisto il proprio orientamento sulla data di inizio dell'evento di malattia indennizzabile. L'Istituto riconosce ora la tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando la visita è stata effettuata presso l'ambulatorio del medico curante, ipotesi finora esclusa. La novità, di rilievo per i datori di lavoro che anticipano l'indennità in busta paga, tiene conto della crescente difficoltà dei medici di medicina generale di effettuare visite domiciliari nel giorno della chiamata.

In via generale, per il riconoscimento della prestazione economica di malattia il lavoratore deve presentare un certificato redatto il primo giorno dell'evento, attestante l'incapacità temporanea al lavoro. In base al Regolamento per le prestazioni economiche del 1963, l'indennità è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computato dal giorno della chiamata del medico risultante dal certificato oppure, in mancanza, dalla data della prima visita. Il primo giorno dell'evento viene quindi individuato, di regola, nella data di rilascio della certificazione, ed è determinante per il conteggio dei tre giorni di carenza non indennizzati dall'INPS, delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e dell'eventuale applicazione delle sanzioni, ad esempio in caso di assenza alla visita fiscale.

L'INPS ammetteva già il riconoscimento del giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, a condizione che il medico curante valorizzasse nel certificato il campo «dichiara di essere ammalato dal» con l'indicazione di tale giorno e che la visita fosse domiciliare. Il criterio, valido anche per i certificati di continuazione e di ricaduta, era stato pensato per non penalizzare il lavoratore quando il medico non poteva recarsi al domicilio nel giorno della chiamata. Restava tuttavia esclusa l'ipotesi della visita effettuata in ambulatorio, con la conseguenza che il giorno precedente non veniva coperto dalla tutela previdenziale.

La circolare n. 92/2026 supera tale limitazione con un'interpretazione evolutiva. Preso atto della progressiva diminuzione del numero dei medici di medicina generale e dei maggiori carichi organizzativi che gravano su di essi, l'Istituto stabilisce che, a decorrere dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in caso di visita ambulatoriale. Resta fermo il principio generale secondo cui l'evento decorre dalla data del certificato; la deroga presuppone quindi che il medico indichi espressamente la data di inizio della malattia. Il riconoscimento non opera, tuttavia, quando il giorno precedente è un festivo infrasettimanale oppure cade di sabato o di domenica, poiché in tali casi il lavoratore può rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Per il datore di lavoro l'aggiornamento incide sull'elaborazione dei cedolini: l'individuazione del primo giorno di malattia determina infatti l'inizio del periodo di carenza, di norma a carico dell'azienda secondo il contratto collettivo, e la decorrenza dell'indennità INPS anticipata in busta paga e conguagliata con i contributi. A fronte di un certificato che riporta una data di inizio anteriore di un giorno rispetto alla redazione, con visita ambulatoriale, il giorno precedente va pertanto considerato coperto dalla tutela previdenziale, sempre che non ricada in un festivo o nel fine settimana. Il datore conserva altresì l'onere di verificare la coerenza tra la data indicata dal medico e l'effettiva assenza del lavoratore, poiché l'indennizzo per il giorno precedente presuppone che il dipendente non abbia prestato attività lavorativa.

Riferimenti normativi:
circ. INPS 4 settembre 2026 n. 92 · Regolamento per le prestazioni economiche INAM (delibera C.d.A. 10 aprile 1963) · art. 2110 c.c.