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Fisco · Agevolazioni

IRES premiale al 20%: gli investimenti 4.0 e 5.0 vanno effettuati entro il 31 ottobre 2026

31 agosto 2026 · Studio Bruno

La riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES, dal 24% al 20%, introdotta dall'art. 1, commi 436-444 della L. 207/2024 per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, entra ora nella sua fase decisiva. Le disposizioni attuative contenute nel D.M. 8 agosto 2025 hanno infatti chiarito che gli investimenti rilevanti in beni 4.0 e 5.0 devono essere completati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025: per le società con esercizio coincidente con l'anno solare si tratta del 31 ottobre 2026. La finestra utile per realizzare gli acquisti agevolabili si sta dunque chiudendo.

L'agevolazione si articola su tre condizioni concorrenti. La prima riguarda la patrimonializzazione: un ammontare non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato ad apposita riserva. La seconda attiene agli investimenti rilevanti: una quota non inferiore al 30% degli utili così accantonati, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, con un importo minimo di 20.000 euro, deve essere destinata all'acquisto di beni strumentali nuovi. La terza condizione è di natura occupazionale e richiede il mantenimento dei livelli di impiego, misurati in unità lavorative annue, unitamente all'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Con riferimento al secondo requisito, l'art. 1, comma 436 lett. b) della L. 207/2024 individua i beni agevolabili in quelli indicati negli Allegati A e B alla L. 232/2016, nonché nell'art. 38 del D.L. 19/2024, ossia i beni materiali e immateriali 4.0 e quelli rientranti nel perimetro della transizione 5.0. Gli investimenti possono essere realizzati anche mediante contratti di locazione finanziaria e devono riguardare strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono pertanto esclusi gli acquisti destinati a unità produttive estere, ancorché facenti capo alla medesima impresa.

Il profilo temporale è regolato dal combinato disposto della norma primaria e dell'art. 5, comma 4 del D.M. 8 agosto 2025: gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per i soggetti «solari» il riferimento è quindi il 31 ottobre 2026. Il momento di effettuazione dell'investimento si individua secondo i criteri della competenza fiscale di cui all'art. 109 del TUIR: per i beni mobili rileva pertanto la data di consegna o di spedizione, ovvero, se successiva, quella in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà. Non assumono rilievo, a tal fine, la data di emissione della fattura né quella del pagamento.

Un aspetto di particolare rilievo operativo riguarda l'interconnessione dei beni 4.0 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, prescritta dall'art. 5, comma 3 del D.M. 8 agosto 2025. La Relazione illustrativa al decreto ha precisato che i beni acquisiti devono possedere, sin dall'origine e prima della messa in funzione, le caratteristiche tecnologiche che consentono l'interconnessione; quest'ultima può tuttavia perfezionarsi in un momento successivo, dopo che l'impresa si sia dotata o abbia adeguato i sistemi informatici cui i beni devono collegarsi. Ne consegue che l'interconnessione può intervenire anche dopo il 31 ottobre 2026, fermo restando che essa costituisce requisito essenziale dell'agevolazione: la sua definitiva mancanza fa venir meno il beneficio.

L'interconnessione, una volta realizzata, non può essere interrotta a piacimento. Costituendo il presupposto fondamentale del beneficio, essa deve permanere per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza entro cui opera la cosiddetta «recapture rule» di cui all'art. 7, comma 1 lett. b) del D.M. 8 agosto 2025. Poiché il periodo di sorveglianza termina entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti, l'interconnessione va mantenuta per più della metà di tale quinquennio. Analogamente, i beni agevolati devono essere mantenuti nella struttura produttiva, in linea di massima, almeno fino al 2030 se acquistati nel 2025 e fino al 2031 se acquistati nel 2026, salvo quanto previsto per gli investimenti sostitutivi dall'art. 1, comma 35 della L. 205/2017.

Quando l'investimento rilevante comprende anche beni oggetto del credito d'imposta transizione 5.0, alla condizione dell'interconnessione si aggiunge un requisito di efficienza energetica: nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene occorre conseguire, rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%. Vale la pena ricordare che l'IRES premiale è cumulabile con i crediti d'imposta 4.0 e 5.0 aventi a oggetto i medesimi investimenti.

Sul piano degli adempimenti, la Relazione illustrativa al D.M. 8 agosto 2025 ha chiarito che ai fini dell'IRES premiale non trovano applicazione le comunicazioni necessarie per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei crediti d'imposta 4.0 e 5.0. Coerentemente, nel modello REDDITI SC 2026 non è prevista la compilazione di righi specifici per i dati relativi agli investimenti rilevanti, a differenza di quanto avviene nel quadro RU per il credito d'imposta 4.0. La documentazione a supporto — contratti, documenti di trasporto, perizie e attestazioni di interconnessione — assume pertanto un ruolo centrale in sede di eventuale controllo e va conservata con particolare cura.

IRES premiale: le condizioni in sintesi

  • Aliquota IRES ridotta dal 24% al 20% per il periodo d'imposta 2025, da indicare nel modello REDDITI SC 2026
  • Accantonamento ad apposita riserva di almeno l'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024
  • Investimenti in beni 4.0 e 5.0 pari ad almeno il 30% degli utili accantonati e al 24% degli utili 2023, minimo 20.000 euro
  • Periodo utile per gli investimenti: dal 1° gennaio 2025 al 31 ottobre 2026 (soggetti con esercizio solare)
  • Momento di effettuazione secondo i criteri di competenza dell'art. 109 del TUIR (per i beni mobili rileva la consegna)
  • Interconnessione dei beni 4.0 anche successiva, da mantenere per più della metà del periodo di sorveglianza quinquennale
  • Mantenimento dei beni fino al 2030 (investimenti 2025) o al 2031 (investimenti 2026), salvo investimenti sostitutivi
  • Condizioni occupazionali: unità lavorative annue non ridotte rispetto alla media del triennio precedente e nuove assunzioni a tempo indeterminato
  • Nessuna comunicazione di prenotazione o monitoraggio: rileva la documentazione conservata dall'impresa

Nell'ultimo scorcio del periodo agevolabile occorre dunque una verifica puntuale della capienza degli investimenti già realizzati rispetto alle soglie del 30% e del 24%, tenendo presente che un investimento insufficiente comporta la perdita integrale del beneficio e non una sua riduzione proporzionale. Per gli ordini già formalizzati è opportuno verificare che la consegna possa avvenire entro il 31 ottobre 2026, poiché il termine coincide con quello dichiarativo e non risulta prorogabile in via autonoma. Ove i tempi di fornitura non consentano il rispetto della scadenza, occorre valutare se la rinuncia all'IRES premiale sia compensata dal mantenimento dei crediti d'imposta 4.0 e 5.0, che seguono regole e termini propri.

Riferimenti normativi:
art. 1, cc. 436-444, L. 30 dicembre 2024 n. 207 · D.M. 8 agosto 2025 · Allegati A e B L. 232/2016 · art. 38 D.L. 19/2024 · art. 109 TUIR · art. 1, c. 35, L. 205/2017 · art. 5, cc. 3 e 4, e art. 7, c. 1, lett. b), D.M. 8 agosto 2025