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Fisco · Agevolazioni

Iperammortamento: la comunicazione di conferma va trasmessa entro 60 giorni di calendario

10 agosto 2026 · Studio Bruno

Le istruzioni operative del Gestore dei servizi energetici, aggiornate al 21 luglio 2026, hanno eliminato il riferimento ai giorni «lavorativi» nel computo del termine per la comunicazione di conferma dell'iperammortamento. I 60 giorni previsti dall'art. 3, c. 2 del D.M. 7 maggio 2026 sono pertanto giorni di calendario, con un restringimento non trascurabile dei tempi a disposizione delle imprese.

La procedura si articola in tre passaggi: una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse; una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva; una comunicazione di completamento al termine dell'investimento. Il chiarimento incide sul secondo passaggio ed è particolarmente rilevante per chi ha ottenuto la validazione della preventiva nel mese di giugno 2026: in tal caso il termine matura già nel corso di agosto.

La comunicazione di conferma presuppone il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Nelle operazioni di locazione finanziaria rilevano invece la stipula del contratto di leasing e l'ordine trasmesso al fornitore. Vanno altresì indicati i dati identificativi delle fatture, che devono riportare la dicitura di rito richiesta dalla disciplina agevolativa.

Il mancato invio nel termine comporta, ai sensi dell'art. 3, c. 5 del medesimo decreto, la decadenza della procedura e la conseguente perdita della prenotazione delle risorse. Occorre inoltre considerare che la rinuncia manifestata in sede di conferma assume carattere definitivo e travolge anche la comunicazione preventiva: non è dunque possibile recuperare successivamente la posizione in graduatoria.

La verifica va condotta sulla data di validazione riportata nella piattaforma telematica del GSE, dalla quale decorre il termine. Le imprese con preventive validate tra giugno e luglio 2026 sono tenute a trasmettere la conferma entro il sessantesimo giorno di calendario successivo, senza attendere la ripresa dell'attività dopo la pausa estiva.

Riferimenti normativi:
art. 3, cc. 2 e 5, D.M. 7 maggio 2026 · D.M. 20 luglio 2026 · istruzioni operative GSE aggiornate al 21 luglio 2026 · L. 199/2025