Per il nuovo iper-ammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 cambiano gli oneri documentali a carico delle imprese. Il decreto attuativo 7 maggio 2026 richiede, per fruire della maggiorazione, una perizia tecnica asseverata e una certificazione contabile per tutti i beni agevolati, senza più la possibilità di ricorrere all'autodichiarazione per gli investimenti di importo contenuto.
La maggiorazione, prevista dall'art. 1, commi 427-436, della L. 199/2025, riguarda gli investimenti in beni strumentali 4.0 e nei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Il DM 7 maggio 2026 ne ha definito gli adempimenti documentali (artt. 6 e 7), le caratteristiche dei beni energetici (art. 8) e le cause di decadenza (art. 10), delineando un quadro operativo più stringente rispetto al passato.
La novità di maggiore impatto attiene proprio alla documentazione. È richiesta una perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecniche, attestante che i beni possiedono le caratteristiche tecnologiche richieste e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; a essa si affianca la certificazione contabile. Il possesso di entrambi i documenti deve essere attestato in sede di trasmissione della comunicazione di completamento dell'investimento.
A differenza delle agevolazioni precedenti, non è prevista alcuna deroga per i beni di minore valore. Nel previgente credito d'imposta 4.0 era infatti ammessa, per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro, una semplice dichiarazione del legale rappresentante in luogo della perizia. Tale facoltà viene meno: per i nuovi iper-ammortamenti la perizia asseverata è sempre necessaria, a prescindere dall'importo dell'investimento.
Di conseguenza, le imprese che programmano investimenti agevolabili devono considerare fin dall'avvio i tempi e i costi connessi alla redazione della perizia asseverata e della certificazione contabile, nonché individuare per tempo i professionisti incaricati. È opportuno che la documentazione tecnica e contabile sia predisposta e disponibile prima della comunicazione di completamento, dalla quale dipende la spettanza del beneficio.
Art. 1, cc. 427-436, L. 30.12.2025, n. 199 · DM 7.05.2026, artt. 6, 7, 8 e 10