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Fisco · Agevolazioni

Iperammortamento 2026: la dicitura in fattura non è obbligatoria, ma resta consigliabile

20 luglio 2026 · Studio Bruno

Per i beni 4.0 che rientrano nel nuovo iperammortamento 2026 non emerge, allo stato della normativa e della disciplina attuativa, un obbligo espresso di riportare in fattura una dicitura riferita all'agevolazione, come invece accadeva per il credito d'imposta Transizione 4.0. La conclusione, tuttavia, non autorizza leggerezze documentali: proprio perché la misura opera come maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, la ricostruzione documentale del bene agevolato deve essere ancora più ordinata.

Il nuovo impianto nasce dall'art. 1, commi 427-436, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e trova attuazione nel D.M. 7 maggio 2026. La misura riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il vantaggio non si traduce in un credito da utilizzare in F24, bensì in una maggiorazione del costo di acquisizione rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Nel precedente regime del credito d'imposta 4.0, l'art. 1, comma 1062, della L. 178/2020 richiedeva che le fatture e gli altri documenti di acquisto contenessero l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative, requisito valorizzato dall'Agenzia delle Entrate anche in sede di controllo. Nel nuovo iperammortamento questa clausola non risulta riprodotta: né la norma primaria né il decreto attuativo impongono una formula testuale da inserire in fattura. Il decreto richiede invece le comunicazioni tramite la piattaforma GSE, la perizia tecnica asseverata, la certificazione contabile e la conservazione della documentazione utile, tra cui fatture e documenti di trasporto.

Ciò premesso, il controllo non si fermerà alla sola esistenza della fattura: occorrerà dimostrare che il bene acquistato sia quello dichiarato, che rientri negli allegati agevolabili, che sia nuovo e interconnesso e che il costo sia coerente con le scritture contabili. Pertanto, sul piano operativo resta altamente consigliabile riportare il riferimento normativo su fatture di acconto e di saldo, DDT, ordini e contratti: non perché la legge lo imponga, ma perché rafforza la tracciabilità dell'investimento e riduce il rischio di contestazioni documentali.

Per le fatture già emesse senza dicitura non appare necessaria una riemissione automatica del documento: è più ragionevole predisporre una scheda di riconciliazione interna che colleghi fattura, ordine, DDT, cespite, perizia, certificazione contabile e pratica GSE. Un'integrazione documentale può comunque essere valutata per importi elevati o forniture articolate; in ogni caso, l'assenza della dicitura non equivale, di per sé, alla perdita del beneficio.

Riferimenti normativi:
art. 1, cc. 427-436, L. 199/2025 · D.M. Imprese-Economia 7.05.2026 · art. 1, c. 1062, L. 178/2020