Con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026, l'INPS ha pubblicato le istruzioni aggiornate in materia di esenzione dall'IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti.
La circolare aggiorna le precedenti istruzioni (messaggi INPS n. 1412/2017 e n. 3274/2017), estendendo l'esenzione fiscale a tutti i trattamenti pensionistici di cui i beneficiari sono titolari — non solo alla pensione di reversibilità, ma all'intera posizione previdenziale.
Modalità operative
- Per il 2026, l'INPS applica l'esenzione d'ufficio (in qualità di sostituto d'imposta) dal primo rateo di pensione utile in pagamento
- Le ritenute fiscali eventualmente già applicate sui ratei da gennaio 2026 vengono rimborsate dall'INPS
- Per gli anni di imposta precedenti al 2026, i beneficiari devono presentare istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate nelle modalità ordinarie
La circolare ha particolare rilevanza per i familiari superstiti di vittime del dovere che non avevano ancora usufruito dell'esenzione o che avevano ricevuto solo un'applicazione parziale del beneficio nelle annualità precedenti.
INPS, Circolare n. 51 del 30 aprile 2026 (pensioni vittime del dovere — esenzione IRPEF e addizionali)