L'INPS, con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, ha fornito le indicazioni operative per il prolungamento del contratto del sostituto di maternità con mantenimento dello sgravio contributivo, introdotto dal nuovo art. 4, comma 2-bis del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità).
La novità legislativa consente al datore di lavoro di prolungare il contratto del sostituto assunto durante il congedo di maternità o paternità per un ulteriore periodo di affiancamento con la lavoratrice o il lavoratore rientrato, fino al compimento del primo anno di vita del bambino (o fino a un anno dall'ingresso in famiglia per adozione/affidamento).
Schema operativo
- Il contratto del sostituto può essere prolungato oltre la fine del congedo per il periodo di affiancamento
- Lo sgravio contributivo previsto per le assunzioni di sostituti in maternità si mantiene per tutta la durata dell'affiancamento
- Il periodo di affiancamento non può superare la data del primo anno di vita del bambino
- L'affiancamento può riguardare sia lavoratrici madri che lavoratori padri rientranti dal congedo
La misura risponde all'esigenza di favorire il rientro graduale dopo la maternità e di ridurre il rischio di discontinuità lavorativa, in linea con le politiche europee di conciliazione vita-lavoro. I datori di lavoro possono ora pianificare un affiancamento strutturato senza perdere il beneficio dello sgravio contributivo.
INPS, Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 · art. 4, c. 2-bis, D.Lgs. 151/2001 (TU maternità e paternità)