Con la circolare n. 25 del 28 maggio 2026 l'INAIL ha aggiornato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera utili al calcolo dei premi assicurativi dovuti per l'anno 2026. Il premio, infatti, si determina applicando il tasso di tariffa all'ammontare delle retribuzioni, che non può però scendere sotto una soglia minima fissata per legge.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti il nuovo minimale giornaliero della retribuzione effettiva è di 58,13 euro, corrispondenti a 1.511,38 euro mensili; per gli operai agricoli il limite minimo è invece più basso, pari a 51,70 euro al giorno. Tali soglie rappresentano la base imponibile minima sulla quale calcolare il premio: anche quando la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore è inferiore, il premio va comunque commisurato al minimale.
La circolare ricorda altresì che restano esclusi dall'adeguamento al minimale giornaliero alcuni trattamenti, tra cui le integrazioni salariali e le indennità di malattia, maternità e infortunio poste a carico del datore di lavoro. Sono inoltre fissati limiti specifici per particolari categorie – lavoratori parasubordinati, lavoratori sportivi e autonomi dello spettacolo – per le quali la base di calcolo segue regole proprie. Conviene quindi verificare che il software paghe applichi i nuovi valori, così da determinare correttamente i premi e l'autoliquidazione.
Accanto al minimale opera, per talune fattispecie, anche il riferimento al minimale e al massimale di rendita, utilizzato ad esempio per i lavoratori parasubordinati e per i lavoratori sportivi e dello spettacolo, le cui basi di calcolo seguono valori annui o mensili distinti. Tali importi rilevano non solo per la determinazione del premio dovuto, ma anche ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto in caso di infortunio o malattia professionale. È quindi opportuno aggiornare i parametri nel software di gestione delle paghe prima di procedere ai conteggi periodici e all'autoliquidazione, così da applicare i valori corretti per il 2026.
circ. INAIL n. 25 del 28.05.2026 · D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico INAIL)