L'INAIL, con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha aggiornato le istruzioni operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell'attività lavorativa, chiarendo un aspetto spesso fonte di dubbi nella gestione pratica dei rientri post-infortunio.
Il principale chiarimento operativo della circolare riguarda la ripresa dell'attività lavorativa al termine della prognosi: il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l'ultimo certificato trasmesso all'INAIL che conclude il periodo di prognosi.
Principali chiarimenti
- Rientro al lavoro possibile con il solo ultimo certificato di prognosi — non è necessario attendere un certificato di «guarigione clinica» definitivo
- La prognosi di inabilità temporanea assoluta deve sempre essere indicata nel certificato, insieme alla diagnosi
- Le nuove istruzioni tengono conto dell'evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica e dell'estensione della tutela assicurativa
- Chiariti anche i casi di utilizzo della sanità digitale negli accertamenti medico-legali
Dal punto di vista dei datori di lavoro, la circolare semplifica la gestione del rientro dopo infortuni, eliminando l'incertezza su quale documento fosse necessario per autorizzare il dipendente a riprendere le mansioni.
INAIL, Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 (certificati infortuni — ripresa attività lavorativa)