L'INAIL, con la circolare n. 18 del 7 maggio 2026, ha recepito le nuove aliquote contributive per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo, introdotte dalla deliberazione INAIL n. 147 del 21 luglio 2025 e attuate dal DI 1° aprile 2026, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026.
Le nuove tariffe si applicano a lavoratori dipendenti di aziende agricole e forestali e a lavoratori autonomi del settore (coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Restano esclusi dalla tutela INAIL i dirigenti, i quadri e gli impiegati iscritti all'ENPAIA, nonché gli imprenditori agricoli professionali (IAP).
Soggetti interessati
- Lavoratori dipendenti di aziende agricole o forestali dedite a coltivazione, silvicoltura e allevamento
- Lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri e coloni
- Esclusi: dirigenti, quadri e impiegati (ENPAIA), imprenditori agricoli professionali (IAP)
La retroattività al 1° gennaio 2026 richiede un conguaglio sui versamenti già effettuati: se le nuove aliquote sono inferiori a quelle precedentemente applicate, i datori potranno scomputare la differenza dai versamenti futuri; in caso contrario, dovranno effettuare versamenti aggiuntivi. La circolare fornisce le istruzioni per il conguaglio.
INAIL, Circolare n. 18 del 7 maggio 2026 · Delibera INAIL n. 147/2025 · DI 1° aprile 2026 (aliquote INAIL agricoltura 2026)