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Fisco · Tributi locali

Imposta di soggiorno: la dichiarazione annuale 2025 va trasmessa entro il 30 giugno

22 giugno 2026 · Studio Bruno

Scade il 30 giugno 2026 il termine per trasmettere la dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2025. L'adempimento riguarda le strutture ricettive e le abitazioni concesse in locazione breve situate nei Comuni che applicano il tributo, e va assolto anche quando nell'anno non si siano registrate presenze.

L'imposta di soggiorno, disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, può essere istituita dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Sono tenuti alla dichiarazione i gestori delle strutture ricettive, quali alberghi, bed and breakfast e affittacamere: tali soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del medesimo decreto, assumono la qualifica di responsabili d'imposta, con obbligo di versamento al Comune e diritto di rivalsa nei confronti di chi alloggia.

Regole specifiche valgono per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, ossia i contratti di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa. In tali ipotesi è obbligato alla dichiarazione il soggetto che incassa il canone o che interviene nel relativo pagamento, compresi gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici, i quali devono indicare tutti gli immobili gestiti nel Comune destinatario. Se per il medesimo immobile l'imposta è stata in parte riscossa dall'intermediario e in parte dal proprietario, la dichiarazione va presentata da entrambi per la quota di rispettiva competenza.

Quanto alle modalità, la dichiarazione si presenta esclusivamente in via telematica, tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate o i canali Entratel/Fisconline, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, utilizzando il modello approvato con il DM 29 aprile 2022. I Comuni non possono prevedere modelli o modalità alternative. La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 1527/2026) ha confermato per i gestori la qualifica di responsabili d'imposta, escludendo quella di agenti contabili e, con essa, l'obbligo del cosiddetto modello 21 per il conto giudiziale.

La dichiarazione deve indicare, tra l'altro, il numero delle presenze, l'imposta dovuta e i versamenti periodici effettuati, e va presentata anche in assenza di pernottamenti nell'anno di riferimento. In caso di omessa o infedele presentazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto; pertanto la trasmissione va effettuata entro il 30 giugno 2026, restando ferme le comunicazioni periodiche delle presenze previste dai regolamenti comunali.

Riferimenti normativi:
Art. 4 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 · art. 4 D.L. 24.04.2017, n. 50 · DM 29.04.2022 · Cass. SS.UU. n. 1527/2026; Cass. n. 6187/2024