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Fisco · IVA

Gruppo IVA con effetto dal 2027: opzione e revoca entro il 30 settembre

31 agosto 2026 · Studio Bruno

Il regime del Gruppo IVA consente ai soggetti passivi legati da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa di essere considerati come un unico soggetto passivo d'imposta. Le operazioni effettuate tra i membri divengono irrilevanti ai fini del tributo, con benefici in termini finanziari e di semplificazione amministrativa e contabile. Per accedere al regime a partire dal 2027 il termine da rispettare è il 30 settembre 2026.

L'opzione si esercita inviando all'Agenzia delle Entrate il modello AGI/1, approvato con provvedimento 19 settembre 2018 n. 215450, esclusivamente in via telematica e per il tramite del rappresentante di gruppo. Il momento di presentazione determina la decorrenza degli effetti: se il modello è trasmesso dal 1° gennaio al 30 settembre l'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre se è presentato dal 1° ottobre al 31 dicembre gli effetti sono differiti al 1° gennaio del secondo anno successivo. L'istituto risulta particolarmente conveniente per i gruppi composti da entità che non godono del pieno diritto alla detrazione, come accade nei settori bancario, finanziario e assicurativo o nei servizi sanitari e di cura della persona esenti da IVA.

Il presupposto centrale è il vincolo finanziario, poiché in sua presenza si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo. In base all'art. 70-ter, comma 1 del D.P.R. 633/1972 il vincolo finanziario sussiste quando, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1) c.c. e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello in cui l'opzione ha effetto, tra i soggetti passivi esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo, oppure i soggetti sono controllati dal medesimo soggetto residente nel territorio dello Stato o in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. Per l'opzione con effetto dal 1° gennaio 2027 il controllo di diritto deve dunque sussistere almeno dal 1° luglio 2026.

L'opzione è vincolante per un triennio e ha carattere omnicomprensivo: in applicazione del principio «all in, all out» devono farne parte tutti i soggetti per i quali ricorrono i presupposti di legge, senza possibilità di operare selezioni. La corretta definizione del perimetro assume perciò rilievo determinante. Il regime è ammesso soltanto per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, restando esclusi le sedi e le stabili organizzazioni all'estero, i soggetti privi dello status di soggetto passivo IVA come le holding statiche, nonché le aziende oggetto di sequestro giudiziario, poste in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali. La partecipazione in veste di controllati è inoltre preclusa ai soggetti passivi non costituiti in forma societaria, quali gli enti associativi, per i quali non possono operare le regole sull'esercizio del diritto di voto.

La verifica del perimetro rileva anche per i gruppi già costituiti. Nel caso di un Gruppo IVA in essere nel 2026, occorre accertare se il controllo di diritto sia stato eventualmente acquisito entro il 1° luglio 2026 in capo a un soggetto per il quale non sussisteva al momento dell'opzione: in tale ipotesi il vincolo finanziario si considera instaurato a quella data e il soggetto deve essere incluso nel gruppo a partire dal 2027, salvo dimostrare l'insussistenza degli altri due vincoli. La dichiarazione di inclusione del nuovo partecipante va presentata, sempre con il modello AGI/1, entro il 29 settembre 2026, ossia entro novanta giorni dall'instaurazione del vincolo. Per l'eventuale revoca dell'opzione con effetto dal 2027 la scadenza è invece quella del 30 settembre 2026, fermo il rispetto del vincolo triennale: possono pertanto revocare i gruppi costituiti al 1° gennaio 2024 o in data anteriore.

Riferimenti normativi:
artt. 70-bis, 70-ter e 70-quater D.P.R. 633/1972 · art. 2359, c. 1, n. 1), c.c. · provv. Agenzia delle Entrate 19 settembre 2018 n. 215450 · ris. Agenzia delle Entrate n. 30/2021 · principio di diritto n. 4/2018 · Trib. UE causa T-444/25