Il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, interviene nuovamente sull'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR e completa il disegno avviato dalla legge di Bilancio 2025 sulla tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Le nuove regole operano dal periodo d'imposta 2026 e incidono in modo diretto sul costo del lavoro delle imprese che assegnano auto aziendali al personale.
Conviene muovere dal punto fermo. L'imponibile continua a essere determinato in via forfetaria, assumendo una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui valorizzata con il costo chilometrico delle tabelle nazionali ACI. Su tale importo si applica la percentuale del 50%, ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per quelli elettrici a batteria. Il criterio prescinde dall'utilizzo effettivo del mezzo: non rilevano né i chilometri realmente percorsi per finalità private, né la ripartizione tra uso aziendale e uso personale. Resta ferma, altresì, la regola per cui il valore così determinato concorre alla formazione tanto del reddito di lavoro dipendente quanto della base imponibile contributiva.
La novità di maggiore impatto è la maggiorazione da vetustà. Il valore convenzionale è incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo. Il parametro prescelto è dunque oggettivo e ancorato al mezzo, non alla persona che lo utilizza: la riassegnazione dell'auto a un diverso dipendente non azzera il computo dell'anzianità, sicché un veicolo ultraquinquennale sconta la maggiorazione anche presso il nuovo utilizzatore. La ratio è dichiaratamente extrafiscale e mira a favorire il ricambio delle flotte, in coerenza con la gradazione ecologica delle aliquote; l'effetto pratico, tuttavia, è un imponibile crescente a fronte di un valore d'uso del bene in fisiologica diminuzione.
La seconda maggiorazione riguarda gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, per i quali è previsto un ulteriore incremento forfetario del 5% del valore convenzionale. La misura è destinata a incidere soprattutto sui veicoli di fascia alta, tipicamente corredati di dotazioni extra-tabellari. Specularmente, viene chiarito che dall'imponibile si scomputano integralmente le somme trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, comprese quelle riferite proprio ad accessori e allestimenti: precisazione non secondaria, poiché supera le incertezze sorte in ordine al trattamento dei riaddebiti.
La terza direttrice interessa il regime transitorio introdotto dalla legge di Bilancio 2025. Il criterio previgente, ancorato alle emissioni di anidride carbonica, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione ai veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, nonché a quelli ordinati entro quest'ultima data e concessi in uso nel corso del 2025. È stato infatti espunto il termine del 30 giugno 2025 che relegava le consegne successive al criterio residuale del valore normale. Ne esce ampliata, a vantaggio dei datori di lavoro, la platea degli ordini 2024 ammessi al regime tabellare; decorso il quinquennio, però, anche questi veicoli subiscono l'incremento del 50%.
In sintesi
- Imponibile ordinario: 50% del costo chilometrico ACI su 15.000 km convenzionali
- Percentuali ridotte: 20% per gli ibridi plug-in, 10% per gli elettrici a batteria
- Maggiorazione del 50% oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione
- Ulteriore 5% per accessori e allestimenti non compresi nelle tabelle ACI
- Scomputo integrale delle somme trattenute al dipendente, accessori inclusi
- Regime transitorio esteso ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024
- Decorrenza dal periodo d'imposta 2026
Quanto alla decorrenza, le nuove disposizioni operano dal periodo d'imposta 2026 e intercettano anche i veicoli assegnati nel corso del 2025 rimasti estranei al perimetro transitorio. È prevista la salvezza dei comportamenti tenuti dai sostituti d'imposta fino al 31 dicembre 2025, senza tuttavia alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Di conseguenza, i conguagli riferiti al 2026 vanno impostati sulle nuove regole, con effetti che si manifestano già nelle retribuzioni dei prossimi mesi.
Sul piano gestionale l'intreccio tra regime ordinario, regime transitorio e clausole di salvaguardia impone una mappatura puntuale del parco veicoli. Per ciascuna auto occorre disporre della data dell'ordine, della data di consegna e, soprattutto, della data di prima immatricolazione, unico riferimento stabile sia per la maggiorazione da vetustà sia per i conguagli in caso di riassegnazione. Nelle imprese di minori dimensioni, dove l'auto in uso promiscuo è concessa a pochi collaboratori chiave, l'aggiornamento dell'anagrafica dei veicoli è un'operazione rapida ma indispensabile per evitare errori nel calcolo delle ritenute.
Sotto il profilo economico, la maggiorazione può rendere conveniente la sostituzione anticipata dei veicoli prossimi al sesto anno, tanto più se il contratto di noleggio a lungo termine è in scadenza. Per un'auto endotermica con costo chilometrico ACI pari a 0,50 euro, ad esempio, l'imponibile annuo passa da 3.750 a 5.625 euro: un aggravio che ricade sul dipendente in termini di IRPEF e addizionali e sull'impresa in termini di contribuzione. Il confronto con l'assegnazione di un mezzo ibrido plug-in o elettrico, che sconta percentuali sensibilmente più basse, diventa pertanto un elemento ordinario delle politiche retributive.
Va infine segnalato un margine di incertezza. Il provvedimento risulta approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri, ma è con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che il testo diviene compiutamente conoscibile; nel corso dell'esame parlamentare dello schema era stata avanzata la richiesta di espungere l'aumento del 50% per le auto ultraquinquennali. È dunque opportuno riscontrare il testo pubblicato prima di consolidare i calcoli, pur potendosi fin d'ora avviare la ricognizione delle flotte e la raccolta delle date di immatricolazione.
art. 51, c. 4, lett. a), TUIR · decreto legislativo correttivo «Omnibus» approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 · art. 1, cc. 48 e 48-bis, L. 207/2024 · tabelle nazionali ACI