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Fisco · Lavoro dipendente

Auto aziendali in uso promiscuo: il fringe benefit sale del 50% per i veicoli oltre il quinto anno

14 settembre 2026 · Studio Bruno

L'assegnazione di un'autovettura aziendale al dipendente, con facoltà di utilizzarla anche per finalità private, è una delle forme di retribuzione in natura più diffuse nelle piccole e medie imprese, perché consente di integrare il trattamento economico a un costo fiscale contenuto. L'art. 2 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, interviene su questo equilibrio introducendo due maggiorazioni del valore convenzionale del benefit: una legata all'anzianità del veicolo, l'altra agli accessori non compresi nelle tabelle ACI. L'effetto non riguarda soltanto le nuove assegnazioni, ma si estende a flotte già in circolazione.

Occorre muovere dal meccanismo di determinazione del benefit. L'art. 51, c. 4, lett. a), del D.P.R. 917/1986 deroga al criterio generale del valore normale e prevede una quantificazione forfettaria: si assume una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri annui, la si moltiplica per il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI e si applica al risultato una percentuale variabile in funzione dell'alimentazione del veicolo. Per effetto della legge di bilancio 2025 tale percentuale è pari al 50% per i veicoli ad alimentazione tradizionale, al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici a batteria. Dal valore così ottenuto vanno sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per l'utilizzo del mezzo. Il forfait ha carattere onnicomprensivo: assorbe carburante, manutenzione, assicurazione e bollo, e prescinde dalla percorrenza privata effettiva.

La prima novità introdotta dal decreto correttivo riguarda l'età del veicolo. Il valore forfettario determinato secondo le regole appena richiamate è incrementato del 50% a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si compie il quinto anno dalla prima immatricolazione. La maggiorazione opera come coefficiente correttivo puro: agisce sul risultato del calcolo convenzionale e prescinde del tutto dall'alimentazione del mezzo, così che ne restano incisi anche i veicoli elettrici e gli ibridi plug-in, pur partendo questi ultimi da una base più contenuta. La finalità dichiarata è incentivare il rinnovo delle flotte aziendali; l'effetto immediato, tuttavia, è un aumento dell'imponibile fiscale e previdenziale del lavoratore a parità di utilizzo del veicolo.

Un esempio chiarisce la portata della misura. Per un'autovettura ad alimentazione tradizionale con costo chilometrico ACI pari a 0,50 euro, il valore convenzionale annuo ammonta a 3.750 euro, corrispondenti al 50% di quindicimila chilometri moltiplicati per il costo unitario. Se il medesimo veicolo ha compiuto il quinto anno dalla prima immatricolazione nel corso del 2025, dal 1° gennaio 2026 il valore da assoggettare a tassazione sale a 5.625 euro annui, ossia 468,75 euro mensili in luogo di 312,50 euro. L'incremento di imponibile, pari a 1.875 euro su base annua, si riflette integralmente sulla ritenuta IRPEF, sulle addizionali regionale e comunale e sulla contribuzione previdenziale a carico di entrambe le parti del rapporto.

La seconda novità concerne gli allestimenti. Quando il veicolo assegnato presenta accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, il valore convenzionale è oggetto di un'ulteriore maggiorazione forfettaria del 5%. Si tratta anche in questo caso di una quantificazione convenzionale uniforme, che prescinde dal valore effettivo dell'optional installato: la medesima percentuale si applica tanto a un dispositivo di modesto importo quanto a un allestimento di rilievo economico. Va peraltro segnalato che il testo normativo non disciplina espressamente l'ordine di applicazione delle due maggiorazioni nel caso in cui ricorrano congiuntamente, profilo sul quale sarebbe opportuno un chiarimento di prassi.

Il decreto interviene altresì sul trattamento delle somme addebitate al lavoratore. Viene chiarito che gli importi eventualmente posti a suo carico per l'utilizzo del veicolo, comprese le somme riferibili agli accessori e agli allestimenti, devono essere integralmente sottratti dal valore convenzionale. La precisazione ha evidente finalità antielusiva rovesciata, poiché evita che il medesimo elemento concorra due volte alla formazione dell'imponibile: una prima volta attraverso la maggiorazione forfettaria del 5% e una seconda in quanto non decurtato del riaddebito. Resta fermo che l'addebito deve risultare da documentazione idonea e trovare riscontro in una fattura o in una trattenuta operata in busta paga.

Particolare attenzione merita l'ambito temporale di applicazione, che non è limitato alle assegnazioni successive all'entrata in vigore del decreto. L'incremento del 50% e la maggiorazione del 5% si applicano infatti anche ai veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, nonché a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel corso del 2025, ai quali si rendevano applicabili le discipline transitorie stratificatesi negli ultimi anni. La medesima disciplina si estende, di conseguenza, anche alle ipotesi di riassegnazione dello stesso veicolo a un dipendente diverso, ipotesi frequente nelle flotte aziendali gestite per rotazione.

Sul piano operativo ne discende la necessità di un censimento puntuale del parco veicoli assegnato: per ciascuna vettura occorre reperire la data di prima immatricolazione dalla carta di circolazione, individuare l'anno di compimento del quinto anno e determinare la decorrenza della maggiorazione, nonché ricostruire gli accessori installati e confrontarli con quelli già valorizzati nelle tabelle ACI. I nuovi valori vanno recepiti nel calcolo del benefit esposto in busta paga e, per i periodi già elaborati, trovano sistemazione in sede di conguaglio di fine anno, con riflesso sulla Certificazione Unica. È altresì opportuno che le car policy aziendali e i contratti di assegnazione siano riesaminati, poiché l'aumento dell'imponibile incide sulla retribuzione netta del dipendente e può rendere preferibile la sostituzione del veicolo o l'introduzione di un riaddebito.

In sintesi

  • Il fringe benefit resta determinato in misura forfettaria su 15.000 km annui al costo chilometrico ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente
  • Percentuali di riferimento: 50% veicoli tradizionali, 20% ibridi plug-in, 10% elettrici a batteria
  • Il valore così determinato è incrementato del 50% dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si compie il quinto anno dalla prima immatricolazione, qualunque sia l'alimentazione
  • Ulteriore maggiorazione forfettaria del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal dipendente
  • Le somme addebitate al lavoratore, comprese quelle per accessori e allestimenti, si sottraggono integralmente dal valore convenzionale
  • Le maggiorazioni si applicano anche ai veicoli assegnati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel 2025
  • La disciplina opera anche in caso di riassegnazione dello stesso veicolo a un diverso dipendente
Riferimenti normativi:
art. 2 D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 · Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n. 30 · art. 51, c. 4, lett. a), D.P.R. 917/1986 · art. 1, c. 48, L. 207/2024 · tabelle nazionali ACI dei costi chilometrici di esercizio