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Fisco · Forfettari

Forfettari «incapienti»: niente detrazioni IRPEF, ma possibili le agevolazioni alternative

15 giugno 2026 · Studio Bruno

In piena campagna dichiarativa per il periodo d'imposta 2025, si ripropone il tema della possibilità, per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi in regime forfetario, di fruire di deduzioni e detrazioni IRPEF. Alcuni recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, infatti, tendono a riconoscere ai contribuenti «incapienti» l'accesso a forme agevolative alternative rispetto alla detrazione ordinaria.

È pacifico che il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del regime forfetario non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Ne consegue che, per dedurre gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR o per fruire delle detrazioni dall'imposta lorda, occorre possedere ulteriori redditi soggetti a IRPEF: in assenza di tali redditi, il forfetario «puro» non matura né un reddito complessivo né un'imposta capienti, e non può quindi beneficiare direttamente dell'agevolazione.

Ciò non significa, tuttavia, che il reddito forfetario sia irrilevante. Ai sensi dell'art. 1, c. 75, della L. 190/2014, esso viene comunque computato quando le disposizioni vigenti subordinano la spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici — anche di natura non tributaria — al possesso di requisiti reddituali. Nello specifico, il reddito assoggettato a imposta sostitutiva rileva, ad esempio, ai fini del limite per considerare i familiari fiscalmente a carico e ai fini delle soglie che, oltre determinati importi, comportano la riduzione degli oneri detraibili.

Un'apertura significativa emerge dalla risposta a interpello 10 febbraio 2026, n. 29, in materia di credito d'imposta per l'eccedenza di detrazione sugli investimenti in start-up e PMI innovative. La trasformazione della detrazione in credito d'imposta è subordinata alla condizione di «incapienza» del contribuente; secondo l'Agenzia, tale condizione ricorre non solo per chi matura un'imposta insufficiente, ma altresì per il forfetario che, non possedendo redditi soggetti a IRPEF, non matura alcuna imposta. Pertanto, pur non potendo fruire della detrazione, il forfetario può comunque utilizzare il credito d'imposta in dichiarazione o in compensazione, anche a riduzione dell'imposta sostitutiva.

Il chiarimento si pone in continuità con l'orientamento espresso in tema di opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020, riconosciute anche ai soggetti «incapienti». Di conseguenza, nella predisposizione della dichiarazione dei redditi conviene verificare, per ciascuna agevolazione, se la norma preveda una modalità di fruizione alternativa alla detrazione: in tal caso il contribuente forfetario, pur «incapiente» ai fini IRPEF, non resta necessariamente escluso dal beneficio.

In sintesi

  • Principio: il reddito forfetario non concorre all'IRPEF; senza altri redditi imponibili non spettano deduzioni e detrazioni
  • Rilevanza: il reddito forfetario conta comunque ai fini di soglie e requisiti reddituali (art. 1, c. 75, L. 190/2014)
  • Apertura: il forfetario «incapiente» può accedere alle forme alternative (es. credito d'imposta start-up/PMI innovative)
  • Verifica: per ogni agevolazione, controllare se è prevista una fruizione alternativa alla detrazione
Riferimenti normativi:
Agenzia Entrate, risposta a interpello 10.02.2026, n. 29 · art. 1, c. 75, L. 190/2014 · art. 16-ter TUIR · art. 121 D.L. 34/2020