Chi ha aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 deve tenere conto di una modifica che incide sulla convenienza dell'opzione: il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto un tetto massimo all'applicazione della cosiddetta «flat tax concordato», l'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato disciplinata dall'art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024.
Il meccanismo consente di assoggettare a tassazione sostitutiva la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, rettificato delle componenti non concordabili. Su tale eccedenza, in funzione del punteggio ISA dell'anno anteriore al biennio, si applica un'aliquota agevolata del 10%, 12% o 15%. A seguito della modifica, tuttavia, queste aliquote favorevoli operano soltanto entro il limite di 85.000 euro di eccedenza.
La parte di differenziale che supera gli 85.000 euro non confluisce nel reddito ordinario, bensì continua a scontare un'imposta sostitutiva, ma con aliquote sensibilmente più elevate: 24% per i soggetti IRES e 43% per i soggetti IRPEF. La penalizzazione risulta marcata proprio per questi ultimi: mentre per le società di capitali il superamento della soglia comporta un mero ritorno all'aliquota ordinaria del 24%, per i soggetti IRPEF si applica automaticamente l'aliquota marginale massima del 43%, a prescindere dall'effettivo livello del reddito complessivo.
Per le società e le associazioni in regime di trasparenza, le imprese familiari e le associazioni professionali, il superamento del limite di 85.000 euro va verificato in capo al soggetto che ha sottoscritto il concordato — società, impresa o associazione — indipendentemente dalla quota di eccedenza poi imputata ai singoli soci, associati o collaboratori. Concorre ad attenuare l'impatto la natura stessa dell'imposta sostitutiva, che assorbe non soltanto l'IRPEF, ma altresì le addizionali regionale e comunale.
La nuova limitazione si applica alle adesioni al biennio 2025-2026 formalizzate a partire dal 13 giugno 2025 e trova evidenza nella sezione I del quadro CP del modello Redditi 2026, in cui l'eccedenza oltre soglia deve essere distinta da quella entro soglia. È pertanto opportuno verificare l'entità del differenziale concordato prima di completare i versamenti, così da quantificare correttamente l'imposta dovuta sulla parte eccedente.
In sintesi
- Entro 85.000 euro: aliquota agevolata del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA
- Oltre soglia: 43% per i soggetti IRPEF, 24% per i soggetti IRES
- Verifica del limite: in capo alla società/associazione, non pro-quota
- Decorrenza: adesioni al biennio 2025-2026 dal 13 giugno 2025; quadro CP, Redditi 2026
art. 20-bis D.Lgs. 12.02.2024 n. 13 · D.Lgs. 81/2025 · modello Redditi 2026, quadro CP