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Impresa · Rifiuti

Rifiuti: dal 16 settembre 2026 il formulario cartaceo non è più ammesso per gli iscritti al RENTRI

7 settembre 2026 · Studio Bruno

La fase transitoria per la tracciabilità digitale dei rifiuti si chiude. L'art. 13, c. 5-bis, del D.L. 200/2025 (Milleproroghe) aveva differito al 15 settembre 2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti poteva ancora essere emesso in formato cartaceo, in alternativa a quello digitale. Dal 16 settembre 2026 i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti devono utilizzare esclusivamente il FIR digitale e, dalla stessa data, diventano applicabili le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI.

La proroga aveva interessato in particolare i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 in base all'art. 13, c. 1, lett. c) del D.M. 59/2023. Fino al 15 settembre 2026 tali soggetti possono ancora scegliere tra formulario cartaceo e digitale; dal giorno successivo la scelta viene meno. Sono tenuti all'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 188-bis, c. 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, i trasportatori e gli intermediari di rifiuti pericolosi a titolo professionale, nonché i soggetti indicati dall'art. 189, c. 3, con riferimento ai rifiuti non pericolosi. Ne restano fuori, ad esempio, le imprese con non più di dieci dipendenti che producono soltanto rifiuti non pericolosi, le quali possono continuare a utilizzare il formulario cartaceo.

Il formato del formulario è determinato dal produttore o detentore che lo emette e vincola l'intera filiera: se il FIR nasce digitale, trasportatori e destinatari devono gestirlo in formato digitale; se nasce cartaceo, tutta la catena lo gestisce su carta. Per questa ragione, anche le imprese non obbligate all'iscrizione possono trovarsi a ricevere o gestire formulari digitali quando operano con soggetti iscritti. Il FIR digitale, disciplinato dall'art. 7 del D.M. 59/2023, viene vidimato digitalmente mediante un codice univoco rilasciato dall'applicazione «RENTRI FIR Digitale», che dal 5 agosto 2026 è supportata soltanto su dispositivi mobili con sistema operativo Android 10 o successivo e iOS 16 o successivo.

Dal 16 settembre 2026 si applicano le sanzioni previste dall'art. 258, c. 10-bis, del D.Lgs. 152/2006. Per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi, fermo restando l'obbligo di versare i contributi eventualmente non pagati. Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati nei tempi e con le modalità stabilite, la sanzione è di pari importo. Le sanzioni si applicano salvo che il fatto costituisca reato.

Nelle settimane che precedono la scadenza è quindi opportuno che le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, anche in quantità modeste (si pensi a oli esausti, batterie, toner, solventi o materiali contaminati), verifichino di essere correttamente accreditate al RENTRI, che i dispositivi utilizzati in azienda siano compatibili con l'applicazione aggiornata e che i trasportatori e gli impianti di destinazione abituali siano in grado di gestire il flusso digitale. Il passaggio al FIR digitale va completato entro il 15 settembre 2026, poiché dal giorno successivo l'emissione di formulari cartacei da parte dei soggetti iscritti non è più consentita e comporta l'applicazione delle sanzioni.

Riferimenti normativi:
art. 13, c. 5-bis, D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe) · artt. 7 e 13 D.M. 4 aprile 2023 n. 59 · artt. 188-bis, c. 3-bis, 189, c. 3, e 258, c. 10-bis, D.Lgs. 152/2006