Il finanziamento erogato dal socio alla propria società in una fase di squilibrio finanziario è soggetto, nelle s.r.l., alla regola della postergazione dettata dall'art. 2467 c.c.: il rimborso è posposto rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. Se tale regola valga anche per le società cooperative è questione che la Corte di Cassazione ha riaperto a distanza di un decennio dal proprio precedente.
La decisione del 20 maggio 2016 n. 10509 aveva escluso l'applicabilità della postergazione alle cooperative, in difetto di un espresso richiamo normativo e di un'affinità di tipo sociale, valorizzando elementi quali il rinvio generale alla disciplina delle s.p.a. contenuto nell'art. 2519, comma 1 c.c., lo scopo mutualistico, la variabilità del capitale, la tendenziale parità di voto tra i soci in assemblea e il tetto massimo alla quota di partecipazione di ciascun socio. Con l'ordinanza n. 23727 del 21 luglio 2026 la Suprema Corte ha rivisto tale impostazione.
Il principio di diritto ora affermato è il seguente: l'art. 2467 c.c. si applica anche alle società cooperative, ma soltanto qualora le caratteristiche organizzative di queste società, da accertare in concreto, siano tali da consentire al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 2 c.c. La disposizione, si osserva, non riguarda un determinato tipo sociale, bensì le caratteristiche organizzative di una società, che possono essere presenti anche in forme diverse dalla s.r.l.; non a caso la postergazione è stata ritenuta applicabile pure ai finanziamenti dei soci alle s.p.a. (Cass. n. 16291/2018).
Un argomento decisivo è tratto dal dato normativo sopravvenuto. L'art. 1, comma 239 della L. 205/2017 ha stabilito che l'art. 2467 c.c. non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. La previsione di un esonero espressamente limitato a tale istituto non avrebbe ragione di esistere se l'art. 2467 c.c. fosse in radice inapplicabile al di fuori del tipo s.r.l. La Corte evidenzia inoltre che, nel caso deciso nel 2016, si trattava di finanziamenti erogati in applicazione della L. 49/1985, come modificata dall'art. 12 della L. 57/2001, ossia di erogazione indiretta di denaro pubblico tramite società finanziarie: circostanza che già di per sé giustificava la negazione della postergazione.
Ai fini dell'applicazione della regola occorre dunque una verifica in concreto delle caratteristiche organizzative della cooperativa finanziata, quale premessa per accertare la somiglianza rispetto al modello della s.r.l. Rileva, in proposito, il dato oggettivo della struttura sociale, che deve rendere possibile e per così dire fisiologica quella conoscenza secondo l'organizzazione adottata: non è invece decisivo lo stato soggettivo contingente del socio, ossia il mero fatto di disporre di informazioni qualificate sulla difficile situazione finanziaria dell'ente. L'effettiva conoscenza non costituisce, infatti, elemento della fattispecie descritta dalla norma. Assumono quindi rilievo la composizione dell'organo amministrativo, i diritti di controllo previsti dallo statuto e i flussi informativi effettivamente riconosciuti ai soci.
Cass. ord. 21 luglio 2026 n. 23727 · Cass. n. 10509/2016 · Cass. n. 16291/2018 · artt. 2467, 2476, c. 2, e 2519, c. 1, c.c. · art. 1, c. 239, L. 27 dicembre 2017 n. 205 · L. 27 febbraio 1985 n. 49 · art. 12 L. 5 marzo 2001 n. 57