A partire dal 2026, in applicazione dell'art. 10 del CCNL Metalmeccanica Industria (codice CNEL C011), anche gli operai che abbiano maturato diciotto anni di anzianità di servizio possono beneficiare di una settimana aggiuntiva di ferie. Il diritto non discende da un rinnovo recente, bensì dalla parificazione tra operai e impiegati realizzata con il CCNL del 20 gennaio 2008, i cui effetti giungono a maturazione proprio nell'anno in corso.
Nell'assetto anteriore, l'art. 12 della disciplina speciale (parte III), riferito agli impiegati, riconosceva quattro settimane di ferie per ogni anno di servizio, un giorno aggiuntivo per anzianità superiore a dieci anni e fino a diciotto, e sei giorni aggiuntivi oltre i diciotto anni compiuti. Per gli operai, invece, l'art. 14 della disciplina speciale (parte I) si limitava a prevedere le quattro settimane, senza alcuna maggiorazione per anzianità. La differenziazione trovava fondamento nella distinta disciplina del CCNL 7 maggio 2003, in continuità con i precedenti accordi di settore.
Il CCNL del 20 gennaio 2008 ha introdotto una disciplina unitaria. L'art. 10 riconosce oggi a tutti i lavoratori quattro settimane di ferie retribuite per ogni anno di servizio, un giorno aggiuntivo per anzianità superiore a dieci anni e fino a diciotto compiuti, e una settimana ulteriore oltre i diciotto anni di anzianità.
Assume però rilievo determinante la disciplina transitoria, riferita agli operai già in forza al 31 dicembre 2007. Per costoro l'anzianità utile ai fini dell'acquisizione sia del giorno aggiuntivo sia della settimana ulteriore decorre dal 1° gennaio 2008. Ne consegue che i diciotto anni si compiono per la prima volta nel corso del 2026, che rappresenta dunque il primo anno di effettiva maturazione del diritto. La medesima norma riconosce ai lavoratori in forza alla stessa data, cui si applicava la disciplina speciale parte I, un giorno di ferie aggiuntivo alle quattro settimane in presenza congiunta di almeno dieci anni di anzianità aziendale e cinquantacinque anni di età.
Sul piano del computo, ogni settimana di ferie è ragguagliata a cinque ovvero a sei giorni lavorativi, a seconda che l'orario settimanale sia distribuito su cinque o su sei giorni. Il periodo feriale è retribuito sulla base della retribuzione globale di fatto, con esclusione dei compensi aventi carattere meramente accidentale corrisposti in relazione a prestazioni rese in particolari condizioni di luogo, ambiente o tempo. L'aggiornamento dei piani ferie e dei ratei maturati va effettuato tenendo conto della nuova dotazione.
art. 10 CCNL Metalmeccanica Industria (codice CNEL C011) · CCNL 20 gennaio 2008 · artt. 12 e 14 discipline speciali parti III e I, CCNL 7 maggio 2003