Con lo spirare del termine del 31 marzo 2026 previsto dall'art. 34, comma 3 del D.M. 106/2020 per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, e con l'abrogazione dell'Anagrafe delle ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 2026, gli enti che non hanno effettuato il passaggio si trovano in una posizione delicata: la perdita della qualifica di ONLUS comporta l'obbligo di devolvere il patrimonio, ma la disciplina non individua alcun termine per adempiere.
Il comma 14 del citato art. 34 stabilisce che, in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il 31 marzo, gli enti hanno l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/1997, ossia in favore di altro ente con finalità analoghe, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero del Lavoro. La ratio della previsione è preservare il patrimonio formatosi grazie alle agevolazioni fruite nel tempo, evitandone la destinazione a finalità diverse da quelle di utilità sociale. Il termine del 31 marzo era di carattere perentorio e operava indipendentemente dalla coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare.
L'ente che non intenda sciogliersi conserva la possibilità di iscriversi al RUNTS anche in un momento successivo: gli uffici sono tenuti a trattare la domanda tardiva come qualsiasi altra. Viene meno, tuttavia, il favor previsto dal comma 12 dell'art. 34, per effetto del quale gli effetti della domanda presentata entro il 31 marzo 2026 retroagivano al 1° gennaio 2026. L'obbligo devolutivo, peraltro, non è escluso dalla successiva iscrizione: le due vicende restano distinte e vanno gestite parallelamente.
Il profilo più problematico riguarda la tempistica. Né l'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/1997 né il D.M. 106/2020 prevedono un termine entro il quale, persa la qualifica, l'ente debba richiedere il parere ministeriale, né un termine entro il quale procedere alla devoluzione una volta ottenutolo. Anche la prassi non soccorre: la circolare n. 59/2007 dell'Agenzia delle Entrate si limita a richiedere l'allegazione della documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 20-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. 600/1973, con raffronto tra la data di acquisizione e quella di cessazione della qualifica, così da far emergere il patrimonio incrementale da devolvere, ma tace sui termini. Restano fermi gli obblighi devolutivi speciali, come quello previsto per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al RUNTS dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2021.
L'assenza di scadenze non equivale a un'assenza di conseguenze. La nota ministeriale n. 6665/2026 ha chiarito che gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS, integrati periodicamente con le richieste di parere devolutivo, saranno resi disponibili all'Agenzia delle Entrate ai fini del monitoraggio sull'adempimento. La mancata ottemperanza, violando la ratio di preservazione del patrimonio a fini di pubblica utilità, può creare le condizioni per il recupero a tassazione di tutte le somme per le quali l'ente ha fruito delle agevolazioni, a cominciare dall'irrilevanza reddituale già prevista dall'art. 150 del TUIR, norma abrogata con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, della parte fiscale del Codice del Terzo settore. Gli adempimenti vanno pertanto avviati sin d'ora, a prescindere dall'assenza di termini espressi.
art. 34, cc. 3, 12 e 14, D.M. 15 settembre 2020 n. 106 · art. 10, c. 1, lett. f), D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 · nota Ministero del Lavoro n. 6665/2026 · circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2007 · circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2016 · art. 20-bis, c. 1, lett. a), D.P.R. 600/1973 · art. 150 TUIR (abrogato dal 1° gennaio 2026) · art. 7 D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36