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Terzo settore · Societario

Terzo settore: la doppia iscrizione RUNTS e Registro delle imprese scatta solo se l'ETS opera davvero come impresa, non per il solo fatto di essere fiscalmente commerciale

18 maggio 2026  ·  Studio Bruno, Imperia

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 7741 del 15 maggio 2026, ha chiarito quando un Ente del Terzo Settore (ETS) — associazione, fondazione, cooperativa sociale o altro ente iscritto al RUNTS — è obbligato a iscriversi anche al Registro delle imprese.

L'obbligo deriva dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e riguarda gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Il punto cruciale chiarito dalla nota è che diventare "ente commerciale" ai fini fiscali non equivale automaticamente a essere un'impresa ai fini civilistici.

Pertanto, l'ETS che supera i parametri quantitativi di non commercialità previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 — con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali — non è per questo solo tenuto all'iscrizione nel Registro delle imprese. Occorre verificare, caso per caso, la presenza dei requisiti qualitativi dell'impresa: organizzazione stabile dei fattori produttivi, esercizio abituale dell'attività economica, professionalità e operatività sul mercato secondo un metodo economico (art. 2082 c.c.). Solo in presenza di tutti questi elementi scatta l'obbligo della doppia iscrizione.

Cosa controllare. Se il tuo ente opera in modo organizzato e continuativo sul mercato (ristorazione, servizi, logistica, ecc.), valuta con attenzione se ricorrono i requisiti qualitativi dell'impresa: in tal caso può scattare l'obbligo di doppia iscrizione. Per l'analisi del tuo caso puoi contattare lo studio.

La distinzione fondamentale

  • ETS fiscalmente commerciale (art. 79 D.Lgs. 117/2017): supera i parametri quantitativi e perde le agevolazioni fiscali, ma non è automaticamente obbligato al Registro imprese
  • ETS imprenditoriale (art. 2082 c.c.): organizza stabilmente fattori produttivi, opera sul mercato con metodo economico e abitualità — in questo caso scatta l'obbligo di doppia iscrizione RUNTS + Registro imprese
  • Attività di interesse generale (AIG) e attività diverse (AD) vanno tenute distinte nella valutazione qualitativa
  • Imprese sociali: soggette per natura all'obbligo di doppia iscrizione, indipendentemente dalla valutazione qualitativa
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 11, c. 2 (Codice del Terzo Settore)
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 79 (non commercialità degli ETS)
Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 maggio 2026, n. 7741
Art. 2082 c.c. (nozione di imprenditore)