Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 7741 del 15 maggio 2026, ha chiarito quando un Ente del Terzo Settore (ETS) — associazione, fondazione, cooperativa sociale o altro ente iscritto al RUNTS — è obbligato a iscriversi anche al Registro delle imprese.
L'obbligo deriva dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e riguarda gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Il punto cruciale chiarito dalla nota è che diventare "ente commerciale" ai fini fiscali non equivale automaticamente a essere un'impresa ai fini civilistici.
Pertanto, l'ETS che supera i parametri quantitativi di non commercialità previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 — con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali — non è per questo solo tenuto all'iscrizione nel Registro delle imprese. Occorre verificare, caso per caso, la presenza dei requisiti qualitativi dell'impresa: organizzazione stabile dei fattori produttivi, esercizio abituale dell'attività economica, professionalità e operatività sul mercato secondo un metodo economico (art. 2082 c.c.). Solo in presenza di tutti questi elementi scatta l'obbligo della doppia iscrizione.
La distinzione fondamentale
- ETS fiscalmente commerciale (art. 79 D.Lgs. 117/2017): supera i parametri quantitativi e perde le agevolazioni fiscali, ma non è automaticamente obbligato al Registro imprese
- ETS imprenditoriale (art. 2082 c.c.): organizza stabilmente fattori produttivi, opera sul mercato con metodo economico e abitualità — in questo caso scatta l'obbligo di doppia iscrizione RUNTS + Registro imprese
- Attività di interesse generale (AIG) e attività diverse (AD) vanno tenute distinte nella valutazione qualitativa
- Imprese sociali: soggette per natura all'obbligo di doppia iscrizione, indipendentemente dalla valutazione qualitativa
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 11, c. 2 (Codice del Terzo Settore)
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 79 (non commercialità degli ETS)
Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 maggio 2026, n. 7741
Art. 2082 c.c. (nozione di imprenditore)