Il patrimonio degli enti del Terzo settore è assistito da un vincolo di destinazione che non viene meno nemmeno nel momento della cessazione dell'ente. In sede di estinzione o scioglimento, infatti, le risorse residue non possono essere distribuite, ma devono confluire verso altri soggetti del medesimo mondo non profit, secondo regole che meritano di essere ricordate anche in fase di ricostruzione del patrimonio iniziale.
Il Codice del Terzo settore, all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, stabilisce che in caso di estinzione o scioglimento dell'ente il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dallo statuto o dagli organi sociali competenti. La devoluzione presuppone il parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, a garanzia del rispetto del vincolo.
Il principio risponde alla logica di fondo della disciplina: le risorse accumulate grazie al regime agevolato e alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale devono restare destinate a tali scopi, senza poter essere appropriate dai membri o dagli amministratori. Da qui il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, che trova nella devoluzione finale la propria naturale coerenza.
Profili applicativi delicati emergono quando occorre ricostruire l'entità del patrimonio incrementale maturato dall'ente, ossia la parte di patrimonio formatasi nel tempo per effetto della gestione: l'individuazione di tale componente richiede una ricostruzione contabile accurata, tanto più quando l'ente abbia mutato qualificazione o regime nel corso della propria esistenza.
Per gli enti interessati è opportuno che lo statuto individui con chiarezza i criteri e i destinatari della devoluzione e che la contabilità consenta in ogni momento di documentare la consistenza del patrimonio. Una corretta impostazione preventiva agevola, infatti, sia gli adempimenti verso l'Ufficio del RUNTS, sia la gestione ordinata delle fasi di scioglimento, evitando incertezze sulla destinazione delle risorse.
Art. 9, D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)