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Fisco · Immobiliare

Estromissione agevolata degli immobili strumentali: ultimo giorno utile domenica 31 maggio 2026

25 maggio 2026 · Studio Bruno

Gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali hanno tempo fino al 31 maggio 2026 per estrometterli dal patrimonio dell'impresa avvalendosi della disciplina agevolativa riproposta dall'art. 1, comma 41, della L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026). Il beneficio consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP sulle plusvalenze pari all'8%.

L'agevolazione riguarda gli immobili strumentali (per natura o per destinazione) posseduti dall'imprenditore alla data del 30 settembre 2025. La plusvalenza si calcola contrapponendo al valore normale il costo fiscalmente riconosciuto; in alternativa al valore normale, è possibile assumere il valore catastale determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D.P.R. 131/1986. Infatti, quando il valore catastale è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto, non è dovuta alcuna imposta sostitutiva, pur conservando l'operazione i propri effetti.

Sul piano operativo non sono richiesti adempimenti particolari: l'opzione avviene per comportamento concludente, tipicamente con l'annotazione dell'estromissione sul libro giornale (contabilità ordinaria) o sul registro dei beni ammortizzabili (contabilità semplificata). Tuttavia, poiché quest'anno il termine cade di domenica, si esclude la proroga automatica al primo giorno lavorativo successivo (lunedì 1° giugno): l'adempimento non si sostanzia infatti in una comunicazione formale all'Agenzia delle Entrate. Pertanto la prova del rispetto dei termini è opportunamente fornita anche dalla fatturazione dell'operazione, che rientra nel campo IVA.

Elementi essenziali dell'operazione

  • Chi — imprenditore individuale con immobili strumentali posseduti al 30 settembre 2025
  • Imposta sostitutiva — 8% sulle plusvalenze (IRPEF e IRAP)
  • Termine adempimento — 31 maggio 2026, senza proroga automatica al lunedì
  • Effetti — retroagiscono al 1° gennaio 2026
  • Versamento imposta — 60% entro il 30 novembre 2026, 40% entro il 30 giugno 2027
  • Non sono dovute imposte di registro, ipotecaria e catastale, trattandosi di semplice passaggio dalla sfera d'impresa a quella privata
Riferimenti normativi:
Art. 1, comma 41, L. 30.12.2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) · art. 52, comma 4, D.P.R. 131/1986 · circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016