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Lavoro · Agevolazioni

Stabilizzazione degli under 35: dal 1° agosto operativo l'esonero contributivo al 100%

3 agosto 2026 · Studio Bruno

Dal 1° agosto 2026 è pienamente operativo l'esonero contributivo previsto dall'art. 4 del D.L. 62/2026 in favore dei datori di lavoro privati che trasformano a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a termine intestati a giovani con meno di 35 anni. Dopo la circolare INPS 3 luglio 2026 n. 72, contenente le istruzioni sostanziali, il messaggio INPS 29 luglio 2026 n. 2518 ha completato il quadro applicativo aprendo la presentazione delle domande telematiche e definendo le modalità di esposizione del beneficio nel flusso UniEmens.

Sotto il profilo economico la misura si presenta particolarmente incisiva: l'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore stabilizzato. Il beneficio è quindi collegato al singolo rapporto trasformato e non al datore di lavoro complessivamente considerato, con la conseguenza che l'impresa che perfeziona più trasformazioni può cumulare distinti plafond individuali.

Occorre tuttavia sottolineare che non si tratta di un incentivo generalizzato all'assunzione. L'agevolazione opera esclusivamente sulle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, la cui durata complessiva alla data della trasformazione non risulti superiore a dodici mesi. I rapporti a termine devono essere stati instaurati entro il 30 aprile 2026 e la trasformazione deve intervenire, senza soluzione di continuità, nella finestra compresa tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Restano pertanto fuori dal perimetro sia le assunzioni dirette a tempo indeterminato, sia le stabilizzazioni di rapporti a termine di durata più risalente.

Sul piano procedurale la domanda di riconoscimento va inoltrata mediante il modulo di istanza on line disponibile sul sito dell'INPS, nella sezione «Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi decreto Lavoro 2026 - Incentivo alla stabilizzazione», previa autenticazione con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS). Nel modulo vanno indicati i dati identificativi dell'impresa e del lavoratore, la data di stipula e la tipologia del contratto a termine da trasformare, l'eventuale percentuale oraria in caso di part time, la retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima e l'aliquota contributiva datoriale.

Alla domanda si accompagnano due dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: la prima esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, la seconda attesta la corresponsione al lavoratore di un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato secondo l'art. 7 del D.L. 62/2026. Si tratta di dichiarazioni non formali, poiché il difetto dei presupposti dichiarati travolge il beneficio già fruito.

In sintesi

  • Esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriali, esclusi i premi INAIL
  • Tetto di 500 euro mensili per lavoratore, per un massimo di 24 mesi
  • Solo trasformazioni di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026
  • Trasformazioni da effettuare tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026
  • Istanza sul Portale delle Agevolazioni INPS; in UniEmens causale «ESTA»

Una peculiarità della disciplina merita particolare attenzione: l'istanza può essere presentata non soltanto per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026, ma anche per quelle non ancora perfezionate. In quest'ultimo caso l'INPS, verificata la capienza delle risorse, calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le somme e invia al datore di lavoro una comunicazione via PEC o posta elettronica ordinaria, oltre a una notifica nell'area MyINPS, invitandolo a procedere alla trasformazione e all'invio della comunicazione obbligatoria entro dieci giorni. Tale termine ha natura perentoria: la sua inosservanza determina la perdita degli importi accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.

La misura opera altresì entro limiti di spesa predefiniti. L'Istituto quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità in relazione al singolo rapporto trasformato e accoglie le richieste soltanto laddove residui sufficiente capienza da ripartire pro quota per l'intero periodo agevolato. L'importo riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo fruibile nelle denunce contributive a partire dal mese della trasformazione. Ne consegue che, in un contesto di risorse contingentate, la tempestività nella presentazione dell'istanza assume rilievo determinante.

Quanto all'esposizione dell'agevolazione, dal periodo di competenza di agosto 2026 i datori autorizzati devono valorizzare, all'interno dell'elemento «InfoAggcausaliContrib» della denuncia individuale, la nuova causale «ESTA», riportando nell'elemento «IdentMotivoUtilizzoCausale» il numero di protocollo della domanda telematica con l'attributo «TipoIdentMotivoUtilizzo» valorizzato a «PROTOCOLLO». Vanno inoltre compilati l'anno-mese di riferimento del conguaglio e l'importo conguagliato, mentre l'elemento «BaseRif» va indicato esclusivamente per i periodi arretrati. Il messaggio n. 2518/2026 fornisce istruzioni analoghe anche per le altre gestioni previdenziali.

Va infine ricordato che, nelle ipotesi di trasformazione o di stabilizzazione intervenute entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista dall'art. 2, c. 30, della L. 92/2012, con un ulteriore recupero di costo. L'esonero non è invece cumulabile con altre agevolazioni contributive: il datore che stia già fruendo, per il medesimo rapporto, di incentivi incompatibili - come l'esonero al 50% per i giovani under 30 di cui alla L. 205/2017 - deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già utilizzata mediante flussi regolarizzativi, elaborati senza aggravio di sanzioni civili, per poter accedere al nuovo esonero al 100%. La convenienza dell'operazione va dunque verificata caso per caso, confrontando il valore residuo dell'incentivo in corso con il nuovo plafond di 500 euro mensili.

Le trasformazioni agevolabili vanno perfezionate entro il 31 dicembre 2026 e l'istanza telematica va presentata prima dell'esaurimento delle risorse stanziate.

Riferimenti normativi:
art. 4 D.L. 62/2026 · circ. INPS n. 72/2026 · messaggio INPS n. 2518/2026 · art. 2, c. 30, L. 92/2012