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Lavoro · Collocamento mirato

Assunzioni obbligatorie di disabili: dal 2027 il contributo esonerativo sale a 44,32 euro al giorno

14 settembre 2026 · Studio Bruno

Con il decreto ministeriale 3 agosto 2026 n. 100 il Ministero del Lavoro ha adeguato a 44,32 euro l'importo del contributo esonerativo previsto dall'art. 5, cc. 3 e 3-bis, della L. 12 marzo 1999 n. 68, nell'ambito della disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità. L'importo, finora pari a 39,21 euro, si applica dal 1° gennaio 2027 per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Il rincaro interessa tutte le imprese che, occupando almeno quindici dipendenti, ricorrono all'esonero anziché alla copertura diretta della quota di riserva.

Conviene richiamare il perimetro dell'obbligo. Ai sensi dell'art. 3 della L. 68/1999, i datori di lavoro pubblici e privati devono occupare lavoratori con disabilità nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati se i dipendenti superano le cinquanta unità, di due lavoratori se i dipendenti sono da trentasei a cinquanta, di un lavoratore se i dipendenti sono da quindici a trentacinque. A fronte di tale obbligo, l'art. 5, c. 3, consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale, di ottenere un esonero parziale previo versamento del contributo al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

Le speciali condizioni che possono giustificare l'esonero sono individuate dall'art. 3 del D.M. 7 luglio 2000 n. 357 nella faticosità della prestazione richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività, anche in ragione delle condizioni ambientali, e nella particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. L'autorizzazione ha durata determinata e può arrivare al 60% della quota di riserva, elevato all'80% per i datori di lavoro operanti nei settori della sicurezza e della vigilanza nonché nel trasporto privato. Accanto a questa forma autorizzata, l'art. 5, c. 3-bis, prevede l'esonero autocertificato per i datori che occupano addetti impegnati in lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, limitatamente ai medesimi addetti, con versamento del contributo al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'autocertificazione va presentata esclusivamente in via telematica secondo le previsioni del D.M. 11 giugno 2024, mediante la procedura accessibile dal sito del Ministero del Lavoro, compilando il modulo on line con l'indicazione, tra l'altro, della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati, del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e della quota di esonero. Quest'ultima non può eccedere la differenza tra la quota di riserva e la quota netta, né la differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità già occupati, né il limite massimo esonerabile diminuito della percentuale già esonerata ai sensi del comma 3.

L'adeguamento produce effetti anche sul versante sanzionatorio. L'art. 15, c. 4, della L. 68/1999 stabilisce che, decorsi sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assumere, per ogni giorno lavorativo in cui la quota d'obbligo risulti scoperta per cause imputabili al datore di lavoro è dovuta una somma pari a cinque volte il contributo esonerativo. Per effetto del D.M. 100/2026 la sanzione passa dunque a 221,60 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Poiché i nuovi importi decorrono dal 1° gennaio 2027, è opportuno che le imprese prossime alla soglia dei quindici dipendenti verifichino per tempo la base di computo e lo stato della quota di riserva, valutando entro la fine del 2026 la convenienza tra copertura diretta, convenzione con i servizi per l'impiego ed esonero contributivo.

Riferimenti normativi:
D.M. Lavoro 3 agosto 2026 n. 100 · artt. 1, 3, 5, cc. 3 e 3-bis, 13 e 15, c. 4, L. 12 marzo 1999 n. 68 · art. 3 D.M. 7 luglio 2000 n. 357 · D.M. 11 giugno 2024