Con le ordinanze nn. 10579 e 10593 del 21 aprile 2026 la Corte di Cassazione è tornata sulle condizioni per la detrazione dell'IVA da parte degli enti non commerciali, confermando la ripresa a tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un'associazione che aveva detratto integralmente l'imposta su acquisti riferibili sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale. Sebbene il caso riguardasse una ONLUS, qualifica ormai superata dal Codice del Terzo settore, i principi affermati valgono per la generalità degli enti non commerciali, comprese le fondazioni e le associazioni che affiancano all'attività istituzionale prestazioni rese verso corrispettivo.
Il punto di partenza è il principio generale della detrazione: non basta che i beni e i servizi acquistati siano impiegati nell'attività dell'ente, occorre che siano destinati a operazioni imponibili. La detrazione non spetta quindi per gli acquisti afferenti a operazioni esenti o escluse dal campo IVA, come l'attività istituzionale svolta senza corrispettivo o verso quote associative. Per gli enti di cui all'art. 4, c. 4, del D.P.R. 633/1972, che esercitano in via principale attività non commerciali, il diritto alla detrazione è subordinato all'effettivo esercizio di un'attività che dà luogo a operazioni imponibili, secondo le regole specifiche dell'art. 19-ter.
Nella formulazione applicabile ai periodi accertati, l'art. 19-ter ammetteva la detrazione soltanto per l'imposta sugli acquisti effettuati nell'esercizio di attività commerciali o agricole, con le limitazioni ordinarie, e a condizione che l'attività commerciale fosse gestita con contabilità separata da quella principale, conforme agli artt. 20 e 20-bis del D.P.R. 600/1973. Per i beni e servizi utilizzati promiscuamente, l'imposta era detraibile per la sola parte imputabile all'attività commerciale. L'associazione sosteneva che la disposizione non riguardasse le ONLUS; la Corte ha respinto la tesi, osservando che proprio il richiamo all'art. 20-bis, dedicato alle scritture contabili delle ONLUS, confermava l'applicabilità della norma anche a tali organizzazioni.
Di particolare rilievo è il passaggio dell'ordinanza n. 10593/2026 che esclude la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, e quindi la non applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 10, c. 3, dello Statuto del contribuente. Secondo la Corte, la chiarezza del dato normativo, l'orientamento consolidato sull'indetraibilità dell'IVA per operazioni esenti o fuori campo e l'assenza di contrasti giurisprudenziali non lasciano spazio a dubbi interpretativi: l'ente che detrae integralmente l'imposta si espone pertanto, oltre al recupero del tributo, anche alle sanzioni per infedele dichiarazione.
L'art. 19-ter è stato riformulato dal D.Lgs. 186/2025, in vigore dal 13 dicembre 2025, con l'eliminazione del rinvio agli artt. 20 e 20-bis del D.P.R. 600/1973; le condizioni sostanziali restano tuttavia le stesse: separazione contabile tra attività istituzionale e commerciale e detraibilità limitata alla quota imputabile a quest'ultima, da determinare per gli acquisti promiscui secondo criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Per gli enti del Terzo settore, le cooperative sociali e le fondazioni che gestiscono servizi verso corrispettivo (rette, prestazioni sanitarie o assistenziali, sponsorizzazioni, vendite) è dunque necessario che il piano dei conti e le registrazioni IVA consentano di distinguere in modo documentato gli acquisti dell'area commerciale, individuando per le spese comuni (utenze, manutenzioni, consulenze) un criterio di ripartizione oggettivo e costante nel tempo.
artt. 4, c. 4, 19 e 19-ter D.P.R. 633/1972 (come modificato dal D.Lgs. 186/2025) · art. 6, c. 2, D.Lgs. 472/1997 · art. 10, c. 3, L. 212/2000 · Cass. ordd. 21 aprile 2026 nn. 10579 e 10593