Con la circolare n. 60/2026, l'INPS ha diffuso le istruzioni operative sulla dilazione dei debiti per contributi, premi e accessori di legge non ancora affidati per il recupero agli agenti della riscossione. La disciplina, introdotta dall'art. 23, comma 1, della L. 203/2024, consente all'Istituto di concedere pagamenti rateali fino a un massimo di 60 rate mensili.
Il piano di dilazione si articola in due ipotesi a seconda dell'importo del debito: per debiti fino a 500.000 euro è possibile ottenere un piano sino a 36 rate mensili; per debiti pari o superiori a 500.001 euro si può accedere fino a un massimo di 60 rate. Il pagamento dilazionato presuppone una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata e riguarda i debiti dovuti a titolo di omissione o evasione, purché non sia stato ancora formato l'avviso di addebito.
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, anche tramite intermediario abilitato, attraverso il "Cassetto previdenziale del contribuente". All'atto della presentazione occorre riconoscere in modo espresso e incondizionato il credito vantato dall'INPS. Va inoltre ricordato che il mancato o parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, comporta la revoca della dilazione.
Come funziona la dilazione
- Fino a 36 rate per debiti non superiori a 500.000 euro
- Fino a 60 rate per debiti pari o superiori a 500.001 euro
- Domanda telematica dal "Cassetto previdenziale del contribuente", anche tramite intermediario
- Dilazioni già in corso — entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare puoi chiedere la rideterminazione del numero delle rate
- Decadenza in caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive
Circolare INPS n. 60/2026 · art. 23, comma 1, L. 203/2024 · art. 2, comma 11-bis, D.L. 338/1989 · D.M. 24.10.2025