« La forza dei governi è inversamente proporzionale al peso delle imposte. » Tel: +39 0183 296988  ·  mail@studiobruno.it
← Aggiornamenti
Fisco · Tributi locali

Dichiarazione TARI entro 90 giorni dal possesso o dalla detenzione

24 agosto 2026 · Studio Bruno

Il decreto legislativo in materia di tributi locali e federalismo fiscale interviene anche sulla tassa rifiuti, con una modifica destinata a incidere sulla gestione ordinaria degli immobili strumentali: il termine per la presentazione della dichiarazione TARI si accorcia sensibilmente e diventa mobile, agganciato all'evento che genera l'obbligo anziché a una data fissa annuale.

In conformità alle prescrizioni della delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15, l'art. 28 del D.Lgs. 147/2026 riduce i termini di presentazione della dichiarazione (o denuncia) TARI di cui all'art. 1, commi 684 e 685 della L. 147/2013. La dichiarazione va ora trasmessa entro 90 giorni dal possesso, dalla detenzione o dalle modifiche intervenute, e non più entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate tali circostanze. Restano fermi gli eventuali termini diversi individuati dal regolamento comunale, che occorre sempre riscontrare.

Il soggetto passivo presenta la dichiarazione al Comune oppure, in caso di applicazione della tariffa corrispettiva, al gestore del servizio rifiuti, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In presenza di più occupanti la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione conserva efficacia anche per gli anni successivi, salvo il verificarsi di nuove circostanze da cui consegua un diverso ammontare del tributo: in tal caso il nuovo termine di 90 giorni decorre dalla data delle modifiche.

Il medesimo articolo reca alcune norme di coordinamento: il riferimento ai «rifiuti assimilati», categoria abrogata dal D.Lgs. 116/2020, è sostituito da quello ai «rifiuti urbani» come definiti dal Testo unico ambiente, e vengono trasposte nella L. 147/2013 alcune disposizioni già contenute nel D.Lgs. 152/2006. Tra queste, la riduzione tariffaria per chi effettua il compostaggio aerobico individuale e, con il nuovo comma 649-bis, l'esclusione dalla componente tariffaria proporzionata alla quantità di rifiuti conferiti per le utenze non domestiche che producono e conferiscono rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a riciclo o recupero. La scelta di ricorrere al mercato anziché al gestore pubblico vincola per un periodo non inferiore a due anni e va comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo.

Sul versante sanzionatorio, l'art. 12 del medesimo decreto riduce le sanzioni dichiarative previste dai commi 696 e 697 dell'art. 1 della L. 147/2013. Per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027, l'omessa presentazione della dichiarazione TARI è punita con sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro, e l'infedele dichiarazione con sanzione pari al 40%, con lo stesso minimo. Per le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2026 continuano invece ad applicarsi le misure previgenti, rispettivamente dal 100% al 200% e dal 50% al 100% del tributo non versato. La dichiarazione va dunque trasmessa entro 90 giorni dall'evento che ne determina l'obbligo, verificando preliminarmente i termini fissati dal regolamento del Comune competente.

Riferimenti normativi:
art. 28 D.Lgs. 147/2026 · art. 12 D.Lgs. 147/2026 · art. 1, cc. 649-bis, 658, 684, 685, 696 e 697, L. 27 dicembre 2013 n. 147 · delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 · artt. 183, c. 1, lett. b-ter), n. 2, 208, c. 19-bis e 238, c. 10, D.Lgs. 152/2006