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Fisco · Adempimenti

Dichiarazione IVA 2025 non presentata: la finestra della tardiva si chiude il 29 luglio

27 luglio 2026 · Studio Bruno

Il contribuente che non ha trasmesso la dichiarazione IVA relativa al 2025 entro il termine ordinario del 30 aprile 2026 dispone di una finestra per rimediare: fino al 29 luglio 2026, novantesimo giorno successivo alla scadenza, la dichiarazione può essere presentata come tardiva e resta pienamente valida, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, richiamato per l'IVA dall'art. 8, comma 6.

Chi presenta il modello entro i 90 giorni non incorre nell'omissione, ma solo in una sanzione fissa di 250 euro. Su di essa opera il ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 472/1997, che la riduce a un decimo, ossia 25 euro, da versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 e indicando come anno di riferimento il 2025.

Se dalla dichiarazione tardiva emerge un debito d'imposta non versato, scatta un'ulteriore e autonoma sanzione per omesso versamento, pari in via ordinaria al 25% e dimezzata al 12,5% per i ritardi entro 90 giorni, a sua volta riducibile con il ravvedimento in funzione del momento in cui si perfeziona la regolarizzazione. Occorre pertanto distinguere la posizione dichiarativa da quella relativa al versamento.

Trascorso il novantesimo giorno, la dichiarazione si considera omessa a ogni effetto e le sanzioni cambiano registro: 120% del tributo dovuto, con un minimo di 250 euro, ridotto al 75% se la dichiarazione è comunque presentata prima di un controllo. Va sottolineato che per l'omessa dichiarazione il ravvedimento operoso non è ammesso, come confermato dalla circolare n. 42/E/2016; resta invece sanabile l'omesso versamento collegato.

Con il provvedimento 9 giugno 2026 n. 172588 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre attivato comunicazioni di compliance verso chi non ha presentato la dichiarazione IVA 2025 o l'ha trasmessa senza i quadri VE o VJ, invitando alla regolarizzazione spontanea. La presentazione della dichiarazione tardiva e l'eventuale ravvedimento del versamento vanno quindi perfezionati entro il 29 luglio 2026.

Riferimenti normativi:
art. 2, c. 7 e art. 8, c. 6 D.P.R. 322/1998 · art. 13 D.Lgs. 472/1997 · circ. AE n. 42/E/2016 · codice tributo 8911